Art. 35 
        Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi 
  1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela  della
salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente,  le  amministrazioni
titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi  di  cui
al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiter-
ate delle disposizioni del  presente  decreto  o  delle  prescrizioni
autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attivita' per un
periodo di tempo non  superiore  a  sei  mesi  ovvero,  nei  casi  di
particolare gravita', possono disporre la  revoca  del  provvedimento
autorizzativo. 
  2. Ai fini della  sospensione  o  della  revoca  di  cui  al  comma
precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza  comunicano
alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni
gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa. 
  3. Le amministrazioni di cui  al  comma  1,  prima  di  disporre  i
provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le
violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per
produrre le proprie giustificazioni. 
  4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione
o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni
prodotte, deve  essere  acquisito  il  parere  degli  organi  tecnici
intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi. 
  5. I provvedimenti di sospensione o di revoca  non  possono  essere
adottati decorsi sei mesi dalla presentazione  delle  giustificazioni
da parte dell'esercente.