Art. 35 (Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere) 1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attivita' estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimita' dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno del cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, e' consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione. 3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere puo' essere effettuato solo con mezzi e con modalita' approvati dall'autorita' di vigilanza.