Art. 35
          (Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere)
1.  In  caso  di  assenza  di  deposito  di  esplosivo specificamente
   asservito all'attivita' estrattiva, il direttore responsabile deve
   assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto  possibile,  in
   prossimita'  dei  punti  di  utilizzo  ed  in tempi immediatamente
   precedenti l'impiego dello stesso.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII  del  decreto
   del  Presidente  della  Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli
   esplosivi all'interno del cantieri di cui al comma  1,  in  attesa
   del  loro  impiego,  e'  consentita solo se effettuata in ambienti
   idonei alla loro conservazione e sotto la  custodia  di  personale
   appositamente  designato, con dichiarazione scritta, dal datore di
   lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o  da
   sottrazione.
3.  Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2,
   il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere puo'  essere
   effettuato solo con mezzi e con modalita' approvati dall'autorita'
   di vigilanza.