Art. 35. Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Facolta', ne sovrintende e promuove le attivita'. 2. In particolare, il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio della Facolta' e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; b) sovrintende alle attivita' didattiche dei corsi di studio; c) nomina le commissioni di esame di profitto e finali. 3. Il Presidente e' eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facolta'. 4. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.