Art. 35 
 
 
                        Compiti e prerogative 
 
  1. Il CNF: 
    a)  ha  in  via   esclusiva   la   rappresentanza   istituzionale
dell'avvocatura a livello nazionale e  promuove  i  rapporti  con  le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; 
    b) adotta i regolamenti interni per il proprio  funzionamento  e,
ove occorra, per quello degli ordini circondariali; 
    c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni  di
cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22  gennaio  1934,  n.
37; 
    d)  emana  e  aggiorna  periodicamente  il  codice  deontologico,
curandone la pubblicazione e la diffusione in modo  da  favorirne  la
piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine  circondariali,
anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal  suo
presidente o da altro  consigliere  da  lui  delegato  e  formata  da
componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al
regolamento interno del CNF; 
    e) cura la tenuta e l'aggiornamento  dell'albo  speciale  per  il
patrocinio davanti alle giurisdizioni  superiori  e  redige  l'elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
    f)  promuove  attivita'  di  coordinamento  e  di  indirizzo  dei
consigli dell'ordine circondariali al fine  di  rendere  omogenee  le
condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; 
    g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i  parametri
di cui all'articolo 13; 
    h)  collabora  con  i  consigli  dell'ordine  circondariali  alla
conservazione  e  alla  tutela   dell'indipendenza   e   del   decoro
professionale; 
    i) provvede agli adempimenti  previsti  dall'articolo  40  per  i
rapporti con le universita' e dall'articolo 43 per quanto attiene  ai
corsi di formazione di indirizzo professionale; 
    l) consulta le associazioni specialistiche di  cui  alla  lettera
s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1; 
    m) esprime pareri in merito alla previdenza forense; 
    n) approva i  conti  consuntivi  e  i  bilanci  preventivi  delle
proprie gestioni; 
    o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere  i  consigli
dell'ordine circondariali quando sussistano  le  condizioni  previste
nell'articolo 33; 
    p) cura, mediante  pubblicazioni,  l'informazione  sulla  propria
attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; 
    q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri  su
proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la
professione forense e l'amministrazione della giustizia; 
    r)   istituisce   e   disciplina,   con   apposito   regolamento,
l'osservatorio permanente  sull'esercizio  della  giurisdizione,  che
raccoglie dati ed elabora studi e proposte  diretti  a  favorire  una
piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; 
    s) istituisce e  disciplina  con  apposito  regolamento  l'elenco
delle associazioni specialistiche maggiormente  rappresentative,  nel
rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento  democratico
delle  stesse  nonche'  dell'offerta  formativa  sulla   materia   di
competenza, assicurandone la gratuita'; 
    t) designa rappresentanti  di  categoria  presso  commissioni  ed
organi nazionali o internazionali; 
    u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita  dalla  legge  e
dai regolamenti. 
  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione,  e
al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio,  il  CNF  e'
autorizzato: 
    a) a determinare la misura del contributo  annuale  dovuto  dagli
avvocati iscritti negli albi ed elenchi; 
    b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; 
    c) a  stabilire  la  misura  della  tassa  di  iscrizione  e  del
contributo annuale dovuto dall'iscritto  nell'albo  dei  patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori. 
  3. La riscossione del contributo annuale e' compiuta  dagli  ordini
circondariali,  secondo  quanto  previsto  da  apposito   regolamento
adottato dal CNF. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  59  a  65  del
          regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme  integrative  e
          di  attuazione  del  R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578,
          sull'ordinamento  della  professione  di  avvocato   e   di
          procuratore ): 
              "Art. 59. Il ricorso al Consiglio nazionale forense  e'
          presentato negli uffici del  Consiglio  che  ha  emesso  la
          pronuncia, e deve  contenere  l'indicazione  specifica  dei
          motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della  copia
          della pronuncia stessa, notificata al ricorrente. 
              Agli  effetti  della  decorrenza  del  termine  per  il
          ricorso incidentale preveduto nell'art.  50,  comma  terzo,
          R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla  data
          in cui e' stata fatta la  notificazione  del  provvedimento
          impugnato al professionista interessato e, nel caso di piu'
          professionisti, alla data dell'ultima notificazione. 
              L'ufficio del  Consiglio  comunica  immediatamente,  in
          copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato
          a norma del comma primo del presente articolo. Al  Pubblico
          Ministero  e'  anche   comunicata   la   data   dell'ultima
          notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti
          interessati. 
              Il ricorso e gli altri atti del procedimento  rimangono
          depositati negli uffici del Consiglio  per  il  termine  di
          dieci  giorni  dalla  scadenza  di  quello  stabilito   per
          ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50,  comma  terzo,  del
          R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine  del  deposito
          decorre dalla scadenza di quello stabilito per  il  ricorso
          incidentale. 
              Fino a quando gli atti rimangono  depositati  le  parti
          interessate possono prenderne visione,  proporre  deduzioni
          ed esibire documenti. 
              Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni  ed  i
          documenti di cui al comma precedente sono quindi  trasmessi
          al Consiglio nazionale forense. 
              Art. 60. La segreteria del Consiglio nazionale forense,
          non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo,
          li comunica  al  Pubblico  Ministero  presso  la  Corte  di
          cassazione della Repubblica, che ne curera' la restituzione
          non oltre quindici giorni dalla ricezione. 
              Contemporaneamente  la  stessa  segreteria  avverte  il
          ricorrente e  le  altre  parti  interessate  che  gli  atti
          rimarranno depositati negli uffici del Consiglio  nazionale
          per il termine di  dieci  giorni  a  decorrere  dal  giorno
          successivo a quello  in  cui  il  Pubblico  Ministero  deve
          effettuarne la restituzione. 
              Ai fini della comunicazione  preveduta  nel  precedente
          comma, come di  ogni  altra,  nonche'  delle  notificazioni
          prescritte, le  parti  interessate  devono  tempestivamente
          eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od
          un ufficio e darne avviso  alla  segreteria  del  Consiglio
          nazionale. In mancanza  della  elezione  di  domicilio,  le
          comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  fatte   mediante
          deposito nella segreteria del Consiglio nazionale. 
              Nel procedimento  davanti  al  Consiglio  nazionale  il
          professionista interessato  puo'  essere  assistito  da  un
          avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del
          R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578,  munito  di  mandato
          speciale. 
              Art. 61. Durante il termine di  cui  al  comma  secondo
          dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e
          le altre parti hanno facolta'  di  prendere  visione  degli
          atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti. 
              Uguale facolta' compete al Pubblico Ministero presso la
          Corte di cassazione. 
              Il Presidente del Consiglio  nazionale  forense  nomina
          quindi il relatore fra i componenti del Consiglio  e  fissa
          la data della seduta per la discussione del ricorso. 
              La discussione del ricorso non puo' avere  luogo  prima
          di dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  allo
          stesso secondo comma dell'articolo precedente. 
              Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta e'
          data immediata comunicazione al ricorrente  ed  alle  altre
          parti con indicazioni del  giorno  e  dell'ora  in  cui  la
          seduta avra' luogo. 
              Art. 62.  La  discussione  del  ricorso  ha  luogo  con
          l'intervento del Pubblico  Ministero  presso  la  Corte  di
          cassazione  quando  il  ricorso  sia  stato  proposto   dal
          Pubblico  Ministero  o,  se  proposto  dal  professionista,
          concerna un provvedimento di  radiazione  dall'albo  oppure
          siavi stato ricorso incidentale del Pubblico Ministero. 
              L'intervento  del  Pubblico  Ministero  e'   prescritto
          inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni
          prevedute negli artt. 35 e 47 del R.D.L. 27 novembre  1933,
          n. 1578. 
              In  ogni  altro  caso  e'  in  facolta'  del   Pubblico
          Ministero di intervenire, salvo il  disposto  dell'art.  65
          del presente decreto. 
              Art. 63. Nel giorno stabilito il consigliere incaricato
          riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato
          e' ammesso ad esporre le sue deduzioni  personalmente  o  a
          mezzo del suo difensore, ed il Pubblico  Ministero,  quando
          sia intervenuto, svolge le sue conclusioni. 
              La decisione del  ricorso  e'  deliberata  fuori  della
          presenza  dell'incolpato  e  del  difensore.  Il   Pubblico
          Ministero assiste alla decisione. 
              Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni
          dell'art. 473 del codice di procedura penale. 
              E' in facolta' del Consiglio nazionale di procedere, su
          richiesta delle parti o di ufficio, a  tutte  le  ulteriori
          indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti 
              Art. 64. Le decisioni del Consiglio  nazionale  forense
          sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono  redatte
          dal relatore e devono contenere l'indicazione  dell'oggetto
          del ricorso, le deduzioni del  ricorrente,  le  conclusioni
          del Pubblico Ministero, quando sia  intervenuto,  i  motivi
          sui quali si fondano,  il  dispositivo,  l'indicazione  del
          giorno, del mese e dell'anno in cui  sono  pronunziate,  la
          sottoscrizione del Presidente e del segretario. 
              Esse sono pubblicate mediante  deposito  dell'originale
          nella segreteria del Consiglio. Una copia ne  e  comunicata
          immediatamente al Procuratore generale presso la  Corte  di
          cassazione, al quale debbono  essere  comunicate  anche  le
          date in cui siano state  eseguite  le  notificazioni  delle
          decisioni stesse alle altre parti interessate. 
              Art. 65. Nei procedimenti che si  svolgono  davanti  al
          Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli artt.  49,
          comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L. 27  novembre  1933,  n.
          1578, e 52,  comma  secondo,  e  55  del  presente  decreto
          interviene alla seduta  il  Pubblico  Ministero  presso  la
          Corte di cassazione.".