Art. 35 
 
Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi  di  pagamento
                         dei debiti sanitari 
 
  1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  presentano  mancate
erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che  non  hanno  richiesto  l'accesso
alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,  del
medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio  2014
recante il «Riparto dell'incremento  del  "Fondo  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili"  di
cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124», nei termini stabiliti e  per  gli  importi  di  cui  al  citato
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  35  del  2013
accertati in sede di verifica, sono tenute a  presentare  istanza  di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data ((  di
entrata in vigore della legge di conversione )) del presente decreto. 
  2. Qualora le Regioni di cui al comma 1  non  provvedano  a  quanto
indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali,  ad  adottare,  entro  un  termine
definito, tutti gli atti  necessari  per  trasferire  tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale  gli  importi  di  cui  al
citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  35  del
2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino
a concorrenza degli importi richiamati. 
  3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al
comma  2,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica   degli
adempimenti regionali di cui all'articolo  12  dell'Intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,   in   attuazione
dell'articolo 120  della  Costituzione  nomina  il  Presidente  della
regione, o un altro soggetto, commissario  ad  acta.  Il  commissario
adotta tutte le misure necessarie per acquisire le  anticipazioni  di
liquidita' disponibili. 
  4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  presentano  una
valorizzazione con riferimento alle grandezze  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del  2013
e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di  liquidita'
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35  del
2013, e all'articolo 5 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze   del   10   febbraio   2014   recante   il   «Riparto
dell'incremento del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 13, commi
8 e 9 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124»,  nei  termini
stabiliti e per gli importi di cui al citato  articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013  accertati  in  sede  di
verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35  del  2013,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   la
documentazione  necessaria  a   dimostrare   la   sussistenza   delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere  dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla  legislazione
vigente. Qualora le regioni non provvedano  alla  trasmissione  della
documentazione  ovvero  il  Tavolo  non  verifichi  positivamente  la
richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso  alle  predette   anticipazioni   entro   15   giorni   dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 
  5. Qualora le Regioni di cui al comma 4  non  provvedano  a  quanto
indicato al  medesimo  comma  4  sono  diffidate  dal  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare,  entro  un
termine definito, tutti gli atti necessari per  acquisire  le  citate
anticipazioni  di  liquidita'  fino  a  concorrenza   degli   importi
richiamati.  In  caso  di  inadempienza   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al comma 3. 
  6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni  pubbliche
rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente,
le Regioni che, con riferimento  agli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3
del decreto-legge n. 35 del 2013 in sede di  Tavolo  ivi  richiamato,
sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di  60
giorni dalla data (( di entrata in vigore della legge di  conversione
)) del presente decreto, tutti gli elementi necessari  alla  verifica
di cui al presente comma nei termini richiesti dal  medesimo  Tavolo.
Qualora  le  regioni   non   provvedano   alla   trasmissione   della
documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi  la  sussistenza
di criticita' nei tempi di  pagamento,  le  regioni  sono  tenute  ad
accedere  alle  anticipazioni  di   liquidita'.   Si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini  di  cui
al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine
per la trasmissione delle informazioni ovvero  dalla  formalizzazione
degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale  per
l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro. 
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 le parole: «unita' sanitarie locali» sono  sostituite
dalle seguenti: «aziende sanitarie locali  e  ospedaliere»;  e,  alla
fine,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «A  tal  fine  l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle
destinazioni previste nel primo periodo.»; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata,  a  mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto  cui  e'  affidato  il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua  adozione.  Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al  comma  5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'  obbligato  a
rendere immediatamente disponibili le somme  di  spettanza  dell'ente
indicate  nella  deliberazione,  anche  in  caso   di   notifica   di
pignoramento o di  pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti
dell'ente, senza  necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non  puo'  emettere
mandati a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo
l'ordine cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenuto  per  il
pagamento  o,  se  non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data   della
deliberazione di impegno.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo  vigente  dell'articolo  3,
          commi 3 e 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          vedasi in note all'articolo 32 
              Per il riferimento al testo vigente dell'articolo 5 del
          Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  10
          febbraio 2014, vedasi in note all'articolo 34 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  120  della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              "Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          18 gennaio 1993, n. 9,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia sanitaria e socio-assistenziale",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18  marzo  1993,  n.  67,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria. 
              1. Per far fronte alle maggiori occorrenze  finanziarie
          del  Servizio  sanitario   nazionale   per   l'anno   1991,
          determinate  in  lire  5.600  miliardi,  le  regioni  e  le
          province  autonome  sono  autorizzate  ad  assumere   mutui
          quindicennali alle condizioni, con le modalita' e  con  gli
          istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro  del
          tesoro  nel   limite   massimo   degli   importi   indicati
          nell'allegata tabella A, con onere a  carico  dello  Stato;
          per   le   stesse   finalita'   e    medesime    modalita',
          l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad
          assumere un mutuo per un importo non superiore  a  lire  10
          miliardi. 
              2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato  in
          complessive  lire  978  miliardi  annui  ed  alla  relativa
          copertura  si  provvede  mediante  utilizzo   della   quota
          all'uopo vincolata del Fondo sanitario  nazionale  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
              3. Le disposizioni di cui al  secondo  comma  dell'art.
          36,  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440  ,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto
          capitale, si estendono  alle  disponibilita'  del  capitolo
          4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 
              4. Le disponibilita'  finanziarie  esistenti  in  conto
          residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di  previsione
          del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non  impegnate
          nel predetto anno, sono conservate  per  essere  utilizzate
          nell'esercizio 1993. 
              5. Le somme dovute  a  qualsiasi  titolo  alle  aziende
          sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di  ricovero
          e cura a  carattere  scientifico  non  sono  sottoposte  ad
          esecuzione forzata nei limiti degli importi  corrispondenti
          agli stipendi  e  alle  competenze  comunque  spettanti  al
          personale dipendente o convenzionato, nonche' nella  misura
          dei fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini
          dell'erogazione dei servizi sanitari definiti  con  decreto
          del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
          tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          tal fine l'organo amministrativo  dei  predetti  enti,  con
          deliberazione  adottata  per  ogni  trimestre,   quantifica
          preventivamente  le  somme   oggetto   delle   destinazioni
          previste nel primo periodo. 
              5-bis.  La  deliberazione  di  cui  al   comma   5   e'
          comunicata,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
          all'istituto cui e' affidato il  servizio  di  tesoreria  o
          cassa  contestualmente  alla  sua  adozione.  Al  fine   di
          garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
          dalla data della predetta  comunicazione  il  tesoriere  e'
          obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme  di
          spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche  in
          caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
          esecutiva nei  confronti  dell'ente,  senza  necessita'  di
          previa pronuncia giurisdizionale. Dalla  data  di  adozione
          della deliberazione l'ente  non  puo'  emettere  mandati  a
          titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non   seguendo
          l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
          il pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  dalla  data
          della deliberazione di impegno. 
              6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della  legge
          23 dicembre 1978, n.  833  ,  e  successive  modificazioni,
          dovuto, per ciascuno  degli  anni  dal  1980  al  1985  dai
          cittadini assicurati al Servizio sanitario  nazionale,  che
          secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad
          un  istituto  mutualistico  di   natura   pubblica,   resta
          determinato tenendo conto  delle  variazioni  previste  nel
          costo medio pro-capite dell'anno precedente  per  gli  anni
          1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e  di
          lire  350  mila  per  l'anno  1982,  entrambe   le   misure
          maggiorate di un importo pari al tre per cento del  reddito
          imponibile ai fini IRPEF  per  gli  anni  medesimi,  e  per
          ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per
          cento del reddito imponibile ai  fini  IRPEF  per  ciascuno
          degli anni a cui il contributo  si  riferisce.  I  suddetti
          contributi  non  possono,  comunque,  superare  l'ammontare
          complessivo annuo di L. 1.500.000 per ciascuno  degli  anni
          1980   e   1981   e    l'ammontare    complessivo    annuo,
          rispettivamente, di L. 1.750.000  e  di  L.  2.500.000  per
          ciascuno degli anni 1982 e 1983 (5). 
              7. Le somme disponibili sul capitolo 8420  dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   non
          impegnate al termine dell'esercizio  1992  sono  conservate
          nel  conto  dei  residui  passivi  per  essere   utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno   erogate
          all'Universita' degli studi di Siena".