Art. 35 
 
             Tutela del lavoratore, esercizio del potere 
              disciplinare e regime della solidarieta' 
 
  1. Per tutta la durata  della  missione  presso  l'utilizzatore,  i
lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita'  di  mansioni
svolte, a condizioni  economiche  e  normative  complessivamente  non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 
  2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il  somministratore  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a  versare  i
relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa  verso
il somministratore. 
  3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore  stabiliscono
modalita' e criteri per  la  determinazione  e  corresponsione  delle
erogazioni  economiche  correlate  ai  risultati   conseguiti   nella
realizzazione di  programmi  concordati  tra  le  parti  o  collegati
all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavoratori  somministrati
hanno altresi' diritto a fruire dei servizi sociali  e  assistenziali
di cui godono i  dipendenti  dell'utilizzatore  addetti  alla  stessa
unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento  sia  condizionato
alla  iscrizione  ad  associazioni  o  societa'  cooperative   o   al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 
  4. Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e
addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo
svolgimento dell'attivita'  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono
assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo  sia
adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui
e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. 
  5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore  a  mansioni  di  livello
superiore o inferiore a quelle dedotte in  contratto,  l'utilizzatore
deve  darne  immediata  comunicazione  scritta   al   somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non  abbia  adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti  al  lavoratore  occupato  in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori. 
  6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica  al  somministratore  gli
elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 
  7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. 
  8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il  lavoratore  al  termine
della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui  al  lavoratore  sia
corrisposta una adeguata indennita',  secondo  quanto  stabilito  dal
contratto collettivo applicabile al somministratore. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 7 della citata legge n.300  del
          1970: 
              «Art.   7.   (Sanzioni   disciplinari)   -   Le   norme
          disciplinari relative alle  sanzioni,  alle  infrazioni  in
          relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
          ed alle procedure di  contestazione  delle  stesse,  devono
          essere  portate  a  conoscenza  dei   lavoratori   mediante
          affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono
          applicare quanto in  materia  e'  stabilito  da  accordi  e
          contratti di lavoro ove esistano. 
              Il  datore  di   lavoro   non   puo'   adottare   alcun
          provvedimento disciplinare  nei  confronti  del  lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa. 
              Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere   da    un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato 
              Fermo restando quanto disposto dalla  legge  15  luglio
          1966,  n.  604,  non  possono  essere   disposte   sanzioni
          disciplinari  che  comportano  mutamenti   definitivi   del
          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo'  essere
          disposta per un  importo  superiore  a  quattro  ore  della
          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni. 
              In ogni caso, i provvedimenti disciplinari  piu'  gravi
          del rimprovero verbale non possono essere  applicati  prima
          che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione  per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa 
              Salvo  analoghe  procedure   previste   dai   contratti
          collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di  adire
          l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale  sia  stata
          applicata una sanzione disciplinare  puo'  promuovere,  nei
          venti giorni successivi, anche per mezzo  dell'associazione
          alla quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la
          costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e
          della massima occupazione, di un collegio di  conciliazione
          ed arbitrato, composto da  un  rappresentante  di  ciascuna
          delle parti e da un terzo membro scelto di  comune  accordo
          o,  in  difetto  di   accordo,   nominato   dal   direttore
          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  disciplinare  resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 
              Qualora il datore di lavoro non provveda,  entro  dieci
          giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio  del  lavoro,  a
          nominare il proprio rappresentante in seno al  collegio  di
          cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non  ha
          effetto.  Se  il  datore  di  lavoro   adisce   l'autorita'
          giudiziaria, la sanzione disciplinare  resta  sospesa  fino
          alla definizione del giudizio. 
              Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle  sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.».