Art. 35 Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12 della direttiva 2013/34/UE) 1. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'intermediario che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto. 2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformita' sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.