Art. 35 
 
 
                   Modifica degli articoli 17 e 18 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 17 (Permessi).  -  1.  Le  consigliere  e  i  consiglieri  di
parita', nazionale e regionali, hanno diritto per  l'esercizio  delle
loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad  assentarsi
dal posto di lavoro  per  un  massimo  di  cinquanta  ore  lavorative
mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i  consiglieri
di parita' delle citta' metropolitane e degli  enti  territoriali  di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56  hanno  diritto  ad
assentarsi  dal  posto  di  lavoro  per  un  massimo  di  trenta  ore
lavorative  mensili  medie.  L'eventuale  retribuzione  dei  suddetti
permessi e' rimessa  alla  disponibilita'  finanziaria  dell'ente  di
pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a  rimborsare  al  datore  di
lavoro quanto in  tal  caso  corrisposto  per  le  ore  di  effettiva
assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi  dal  luogo
di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di
parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno
tre  giorni  prima  dell'inizio  dell'assenza.  Le  consigliere  e  i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi  solo  nei
casi in cui non ne usufruiscano le consigliere  e  i  consiglieri  di
parita' effettivi. 
  2. L'ente territoriale che  ha  proceduto  alla  designazione  puo'
attribuire, a proprio carico, alle consigliere e  ai  consiglieri  di
parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli  enti  di  area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  che  siano  lavoratori
dipendenti,  lavoratori  autonomi  o   liberi   professionisti,   una
indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e  quello
di supplente, sulla base  di  criteri  determinati  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.  281.  Il  riconoscimento  della  predetta  indennita'  alle
consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli
periodi di effettivo esercizio della supplenza. 
  3. Alla consigliera  e  al  consigliere  nazionale  di  parita'  e'
attribuita un'indennita'  annua.  La  consigliera  e  il  consigliere
nazionale  di  parita',  ove  lavoratore  dipendente,   usufruiscono,
inoltre,  di  un  numero  massimo  di  permessi  non  retribuiti.  In
alternativa a quanto previsto dal primo e  dal  secondo  periodo,  la
consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono  richiedere
il collocamento in aspettativa  non  retribuita  per  la  durata  del
mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti,  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  Fondo   di   cui
all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare  la  misura
dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra  il  ruolo
di effettivo e quello di supplente, il numero  massimo  dei  permessi
non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri  e  le  modalita'
per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo
periodo, le risorse destinate alle missioni  legate  all'espletamento
delle funzioni e le spese per le attivita' della  consigliera  o  del
consigliere nazionale di parita'.». 
  «Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri
nazionali  di  parita'). -  1.  Il  Fondo   per   l'attivita'   delle
consigliere e dei  consiglieri  di  parita'  nazionali,  effettivi  e
supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47,  comma
1, lettera d), della legge  17  maggio  1999,  n.  144  e  successive
modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le  spese  relative
alle attivita' della  consigliera  o  del  consigliere  nazionale  di
parita', le spese per missioni, le spese  relative  al  pagamento  di
compensi per indennita', differenziati tra effettivi e  supplenti,  i
rimborsi  e  le  remunerazioni  dei  permessi  spettanti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1.». 
  2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, nel limite complessivo di 140.000  euro  per  tale
anno 2015, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per  il
medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 35: 
              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si
          vedano note all'articolo 27. 
              Si riporta l'articolo 8,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta l'articolo 47, comma  1,  lettera  d)  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali), e successive modificazioni: 
              "Art. 47. Delega al Governo  in  materia  di  revisione
          dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125. 
              1.  Al  fine  di  rafforzare  gli  strumenti  volti   a
          promuovere   l'occupazione   femminile,   a   prevenire   e
          contrastare le discriminazioni  di  genere  nei  luoghi  di
          lavoro, il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu'  decreti  legislativi  recanti  norme  intese  a
          ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico  e
          le  dotazioni  strumentali  dei  consiglieri  di   parita',
          nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive  di
          cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 , secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) revisione e  razionalizzazione  delle  funzioni  dei
          consiglieri di parita', anche in relazione al nuovo assetto
          istituzionale di cui al  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469 e, in particolare, con: 
              1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione
          con organismi, sedi e  strumenti  di  politica  attiva  del
          lavoro e di promozione  delle  occasioni  di  impiego,  con
          particolare   riferimento   alle   aree    di    svantaggio
          occupazionale  e  ai   processi   di   riqualificazione   e
          formazione professionale; 
              2) rafforzamento  delle  funzioni  intese  al  rispetto
          della normativa antidiscriminatoria nei luoghi  di  lavoro,
          nonche'  di  quelle  relative  al   contenzioso   in   sede
          conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio  civile  o
          amministrativo, avente ad oggetto  le  discriminazioni  per
          sesso; 
              b)  incremento  delle   dotazioni   per   un   efficace
          espletamento   delle   funzioni,   con,   in   particolare:
          previsione  di  permessi  retribuiti,   ridefinizione   dei
          compensi   e   dei   rimborsi   e    potenziamento    delle
          strumentazioni operative; 
              c) ridefinizione dei  criteri  e  del  procedimento  di
          nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle
          competenze ed esperienze acquisite: 
              d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale,  di  un  Fondo  per  le  attivita'  dei
          consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro
          e  della  previdenza   sociale,   con   risorse   assegnate
          annualmente nell'ambito delle disponibilita' del Fondo  per
          l'occupazione,  nel  limite  massimo  annuo  di   lire   10
          miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari  opportunita'
          in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere  dal  1999,
          cui si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica,    allo    scopo    utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri, con definizione dei  criteri  di  assegnazione  e
          ripartizione      delle      risorse      e      previsione
          dell'utilizzabilita' delle stesse anche per spese e onorari
          relativi alle azioni in giudizio promosse  dai  consiglieri
          di parita'; 
              e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio
          e valutazione dei risultati conseguiti  per  effetto  della
          ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo; 
              f) revisione della disciplina del  finanziamento  delle
          azioni  positive,  anche  con   riferimento   ai   soggetti
          promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento  di
          cui all' articolo 2 della citata legge n. 125  del  1991  ,
          nonche'  previsione  di  strumenti  e  di  misure  volti  a
          favorire il rispetto  e  l'adeguamento  alle  normative  in
          materia di parita' e di non discriminazione tra i sessi, in
          particolare attraverso il ricorso  a  misure  di  carattere
          premiale.". 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015): 
              "107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.".