Art. 35. 
 
 
(Limiti agli emolumenti dei  componenti  degli  organi  regionali  ed
            equilibrio tra i sessi nella rappresentanza) 
 
  1.  All'articolo  122,  primo  comma,  della   Costituzione,   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti  nel
limite dell'importo  di  quelli  attribuiti  ai  sindaci  dei  Comuni
capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i
principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e  uomini
nella rappresentanza ».