Art. 35 
 
Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.
  549, in materia di incenerimento dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente: 
  «40. Per i rifiuti smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  "D10  Incenerimento  a
terra", ai sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per
gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e'  dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29». 
 
          Note all'art. 35: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 dicembre
          1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302
          (S.O.) del 29 dicembre 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 3. - 1. A  decorrere  dall'anno  1996  cessano  i
          finanziamenti in favore delle regioni a statuto  ordinario,
          previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B  allegata
          alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella
          C allegata alla  presente  legge,  intendendosi  trasferire
          alla competenza regionale le relative funzioni. 
              2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello stato
          di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo
          per la corresponsione in favore delle regioni di un importo
          pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato
          nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14  del  presente
          articolo e l'ammontare  dei  trasferimenti  indicati  nella
          tabella C allegata alla presente  legge;  tale  importo  e'
          aumentato per gli anni successivi del tasso programmato  di
          inflazione  previsto  dal   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria. 
              3.  Per  ogni  anno  a  partire  dal  1998,   l'aumento
          percentuale della quota spettante  a  ciascuna  regione  e'
          calcolato con riferimento alla  differenza,  calcolata  sui
          valori  per  abitante,  tra   importo   dei   trasferimenti
          soppressi rilevato nella tabella C allegata  alla  presente
          legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le
          regioni ove tale differenza e' inferiore al  valore  medio,
          le quote  del  fondo  perequativo  aumentano  in  relazione
          diretta a tale differenza, in misura pari  a  zero  per  la
          regione ove  la  differenza  e'  minima  e  pari  al  tasso
          d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza
          e' massima. Quando in una regione  il  gettito  dell'accisa
          diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota  del
          fondo perequativo viene ridotta in misura pari  al  50  per
          cento della eccedenza. Per le regioni ove  tale  differenza
          e'  superiore  al  valore  medio  e  per  le  regioni   del
          Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo  delle  singole
          regioni  aumentano  tutte   in   misura   pari   al   tasso
          d'inflazione programmato. 
              4. Al fine di far fronte ad  eventuali  difficolta'  di
          cassa segnalate  dalle  regioni  a  statuto  ordinario,  il
          Ministero   del   tesoro   e'   autorizzato   a   concedere
          anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi,  nei
          limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C
          allegata  alla  presente  legge,  con  regolamentazione  da
          effettuare nell'anno successivo, a valere sulle  erogazioni
          di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere
          nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota
          dell'accisa di cui  ai  commi  da  12  a  14  del  presente
          articolo e l'ammontare presunto del  fondo  perequativo  ad
          esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla
          tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni
          ordinarie di cassa non puo'  comunque  essere  inferiore  a
          quello determinato per l'anno 1995. 
              5. L'entrate di cui al comma 12 del  presente  articolo
          sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune  di
          cui all'art. 8 della legge 16  maggio  1970,  n.  281  ,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno
          1993, occorrenti  per  assicurare  a  ciascuna  regione  le
          risorse indicate  all'art.  4,  comma  6,  della  legge  23
          dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede
          in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le
          regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il
          fondo di cui  al  comma  2  non  risulta  sufficiente,  per
          procedere alle relative compensazioni si provvede,  per  la
          parte eccedente, sulle erogazioni di cui al  comma  12  del
          presente articolo. Per effetto  dei  predetti  conguagli  e
          della  consequenziale  nuova  distribuzione  regionale  del
          fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro
          e' autorizzato ad apportare,  con  proprio  decreto  e  con
          effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui  alla
          tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le
          stesse modalita' sopra indicate, le opportune compensazioni
          relative all'anno 1996. 
              6. Le disposizioni di cui all'art.  20,  comma  2,  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,  possono
          applicarsi   anche    alle    eventuali    operazioni    di
          ricontrattazione   e   consolidamento   delle   esposizioni
          debitorie verso istituti  di  credito  avviate  insieme  al
          ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'art.  20,
          comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le
          erogazioni del Ministero  del  tesoro  sono  effettuate  ad
          unico istituto di  credito  indicato  dalla  regione  quale
          capofila  qualora  le  operazioni  di  ricontrattazione   e
          consolidamento siano effettuate con piu' di due istituti di
          credito. 
              7. A decorrere dall'anno  1997  la  trattenuta  di  cui
          all'art. 20, comma 2, del  D.L.  18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,
          n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del
          presente articolo. Per  l'anno  1996  la  trattenuta  viene
          operata sulle erogazioni di cui al comma  12  del  presente
          articolo. 
              8.  Le  risorse  attribuite   alle   regioni   con   le
          disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  11  del  presente
          articolo  includono  la  somma  di  lire   1.130   miliardi
          vincolata agli  interventi  nei  settori  dell'agricoltura,
          agroindustriale e delle foreste concorrenti a  definire  la
          percentuale dell'80 per  cento  dei  fondi  destinati  alle
          regioni secondo quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  10,
          della legge 4  dicembre  1993,  n.  491.  Una  parte  delle
          risorse attribuite alle regioni  con  le  disposizioni  del
          presente comma e' utilizzata per l'attuazione di interventi
          regionali o interregionali, cofinanziati con  il  Ministero
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e   forestali,   nei
          medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge
          statale di programmazione economica. 
              9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali  di
          utilizzo    delle    risorse    assegnate    nel    settore
          dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le  disposizioni
          della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996  non  sara'
          in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici  in
          agricoltura, le  regioni  potranno  utilizzare  le  risorse
          attribuite  con  la  presente  legge  nel  rispetto   delle
          indicazioni  di  cui  al  comma  8.  Nel  1996  le  regioni
          destinano al settore del trasporto  pubblico  locale  somme
          non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti  per
          il 1995. 
              10. omissis 
              11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la  montagna
          di cui all'art. 2 della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,
          determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art.
          19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
          non dovra' essere inferiore a lire 300 miliardi. 
              13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione,
          di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  21  dicembre
          1990, n. 398, e'  versata  direttamente  alla  regione  dal
          concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante
          o, per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia unica
          fornitrice  del   suddetto   impianto,   sulla   base   dei
          quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti  di
          distribuzione di carburante che risultano dal  registro  di
          carico e scarico di cui  all'art.  3  del  decreto-legge  5
          maggio 1957, n. 271, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Le
          modalita' ed i termini di versamento,  anche  di  eventuali
          rate di  acconto,  le  sanzioni,  da  stabilire  in  misura
          compresa tra il 50 e il 100 per cento  dell'imposta  evasa,
          sono stabiliti  da  ciascuna  regione  con  propria  legge.
          L'imposta regionale puo' essere differenziata in  relazione
          al luogo  di  ubicazione  dell'impianto  di  distribuzione,
          tenendo conto di condizioni  particolari  di  mercato.  Gli
          uffici tecnici di finanza effettuano  l'accertamento  e  la
          liquidazione   dell'imposta   regionale   sulla   base   di
          dichiarazioni  annuali   presentate,   con   le   modalita'
          stabilite  dal  Ministero  delle  finanze,   dai   soggetti
          obbligati al versamento dell'imposta, entro il  31  gennaio
          dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferiscono,   e
          trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantita'  di
          benzina  erogata   nei   rispettivi   territori.   Per   la
          riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso
          e per quanto non disciplinato dai commi  da  12  a  14  del
          presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti  in
          materia di accisa sugli oli minerali, comprese  quelle  per
          la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le
          regioni hanno facolta' di svolgere controlli  sui  soggetti
          obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai  dati
          risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base  alle
          norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni  o
          irregolarita'  all'organo  competente  per  l'accertamento.
          Ciascuna regione riscuote,  contabilizza  e  da'  quietanza
          delle  somme  versate,  secondo   le   proprie   norme   di
          contabilita'. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono  abrogati  gli
          articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre  1990,
          n. 398. 
              15. Fermi restando i vincoli  derivanti  dagli  accordi
          internazionali  e  dalle  normative  dell'Unione   europea,
          nonche' dalle norme ad essi connesse, le  regioni,  nonche'
          le province  autonome,  possono  determinare,  con  propria
          legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina  e
          del  gasolio  per  autotrazione,  per  i   soli   cittadini
          residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una
          parte di essa. 
              17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15
          a 18  del  presente  articolo  le  regioni  e  le  province
          autonome di confine devono garantire: 
              a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a  quello
          praticato  negli  Stati  confinanti  e  che,  comunque,  la
          riduzione del prezzo di cui al comma 15  sia  differenziata
          nel  territorio  regionale   o   provinciale   in   maniera
          inversamente proporzionale alla distanza dei punti  vendita
          dal confine; 
              b)  che  siano  disciplinati  precisi  controlli  sulle
          cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni  nei
          casi di inadempienza o abuso. 
              18. L'eventuale  perdita  di  gettito  a  carico  della
          regione   o    della    provincia    autonoma,    derivante
          dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  15,
          non puo' essere compensata con trasferimenti erariali. 
              19. Nel rispetto  delle  competenze  delle  regioni  in
          merito agli interventi volti a rimuovere  gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale per  la  concreta  realizzazione
          del diritto agli studi universitari previsti dalla legge  2
          dicembre 1991, n. 390,  a  decorrere  dall'anno  accademico
          1996-1997, sono aboliti: 
              a) il contributo suppletivo di  cui  all'art.  4  della
          legge 18 dicembre 1951, n. 1551; 
              b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli
          introiti derivanti dalle tasse  di  iscrizione  di  cui  al
          comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.
          Conseguentemente e' ridotta da 10 per cento la tassa minima
          di iscrizione prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537. 
              20.  Al  fine   di   incrementare   le   disponibilita'
          finanziarie delle  regioni  finalizzate  all'erogazione  di
          borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  agli  studenti
          universitari capaci e meritevoli  e  privi  di  mezzi,  nel
          rispetto del principio di solidarieta' tra  le  famiglie  a
          reddito piu' elevato e  quelle  a  reddito  basso,  con  la
          medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per  il
          diritto allo studio universitario,  quale  tributo  proprio
          delle regioni e delle province autonome.  Per  l'iscrizione
          ai corsi di studio delle universita' statali  e  legalmente
          riconosciute, degli istituti universitari e degli  istituti
          superiori di grado universitario che rilasciano  titoli  di
          studio aventi valore legale, gli studenti  sono  tenuti  al
          pagamento  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          universitario alla regione o alla provincia autonoma  nella
          quale l'universita' o l'istituto hanno la sede  legale,  ad
          eccezione dell'universita' degli studi della  Calabria  per
          la quale la tassa e' dovuta alla  medesima  universita'  ai
          sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991,
          n.  390.  Le  universita'  e  gli  istituti  accettano   le
          immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi  previa  verifica
          del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a  23  del
          presente articolo. 
              21. Le regioni e  le  province  autonome  rideterminano
          l'importo  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          articolandolo in 3 fasce. La  misura  minima  della  fascia
          piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si  applica
          a  coloro  che  presentano  una  condizione  economica  non
          superiore al livello minimo dell'indicatore  di  situazione
          economica  equivalente  corrispondente  ai   requisiti   di
          eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
          I restanti valori della tassa minima sono  fissati  in  140
          euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore  di
          situazione economica equivalente rispettivamente  superiore
          al livello minimo e al doppio del livello  minimo  previsto
          dai requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai  LEP  del
          diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per  il
          diritto allo studio e' fissato  in  200  euro.  Qualora  le
          Regioni e le province autonome non stabiliscano,  entro  il
          30  giugno  di  ciascun  anno,  l'importo  della  tassa  di
          ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella  misura  di  140
          euro. Per ciascun anno il limite  massimo  della  tassa  e'
          aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. 
              22.  Le  regioni  e  le  province  autonome   concedono
          l'esonero parziale  o  totale  dal  pagamento  della  tassa
          regionale per il diritto  allo  studio  universitario  agli
          studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono  comunque
          esonerati dal  pagamento  gli  studenti  beneficiari  delle
          borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge  2
          dicembre 1991,  n.  390,  nonche'  gli  studenti  risultati
          idonei  nelle  graduatorie  per   l'ottenimento   di   tali
          benefici. 
              23. Il gettito della tassa  regionale  per  il  diritto
          allo studio  universitario  e'  interamente  devoluto  alla
          erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore  di
          cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 
              24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti
          e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a
          decorrere dal 1°  gennaio  1996  e'  istituito  il  tributo
          speciale per il deposito in  discarica  e  in  impianti  di
          incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi,
          cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2  del  D.P.R.
          10 settembre 1982, n. 915. 
              25.  Presupposto  dell'imposta  e'   il   deposito   in
          discarica e in impianti  di  incenerimento  senza  recupero
          energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 
              26.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'   il   gestore
          dell'impresa  di  stoccaggio  definitivo  con  obbligo   di
          rivalsa  nei   confronti   di   colui   che   effettua   il
          conferimento. 
              27. Il tributo  e'  dovuto  alle  regioni.  Il  gettito
          derivante dall'applicazione del  tributo  affluisce  in  un
          apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
          produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di  materie
          prime e di  energia,  con  priorita'  per  i  soggetti  che
          realizzano  sistemi   di   smaltimento   alternativi   alle
          discariche, nonche' a  realizzare  la  bonifica  dei  suoli
          inquinati, ivi comprese le aree  industriali  dismesse,  il
          recupero  delle  aree   degradate   per   l'avvio   ed   il
          finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente  e  la
          istituzione e manutenzione delle  aree  naturali  protette.
          L'impiego  delle  risorse  e'   disposto   dalla   regione,
          nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con  propria
          deliberazione,  ad  eccezione  di  quelle  derivanti  dalla
          tassazione dei fanghi di  risulta  che  sono  destinate  ad
          investimenti di tipo ambientale riferibili ai  rifiuti  del
          settore produttivo soggetto al predetto tributo. 
              28. La base imponibile e'  costituita  dalla  quantita'
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica  sulla  base   delle
          annotazioni  nei  registri  tenuti  in   attuazione   degli
          articoli  11  e  19  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
              29. L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  con  legge
          della regione entro il 31 luglio di ogni  anno  per  l'anno
          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
          non inferiore ad euro 0,001 e non superiore  ad  euro  0,01
          per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica  per
          i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2  del  D.M.  13  marzo
          2003  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del
          21 marzo 2003; in misura non inferiore ad  euro  0,00517  e
          non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili  al
          conferimento in discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  e
          pericolosi ai sensi degli  articoli  3  e  4  del  medesimo
          decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo  da
          parte delle regioni entro il 31 luglio  di  ogni  anno  per
          l'anno successivo, si intende prorogata la misura  vigente.
          Il  tributo  e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare
          dell'imposta per il quantitativo, espresso in  chilogrammi,
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'   per   un
          coefficiente  di  correzione  che  tenga  conto  del   peso
          specifico,   della   qualita'   e   delle   condizioni   di
          conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della  commisurazione
          dell'incidenza  sul  costo  ambientale  da  stabilire   con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della sanita', entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              30. Il tributo e'  versato  alla  regione  in  apposito
          capitolo di bilancio dal gestore della discarica  entro  il
          mese successivo alla scadenza del trimestre solare  in  cui
          sono state effettuate le operazioni di  deposito.  Entro  i
          termini previsti  per  il  versamento  relativo  all'ultimo
          trimestre dell'anno il gestore e' tenuto  a  produrre  alla
          regione in cui e' ubicata la  discarica  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione delle  quantita'  complessive  dei
          rifiuti  conferiti   nell'anno   nonche'   dei   versamenti
          effettuati.  La  regione  trasmette  copia  della  predetta
          dichiarazione alla provincia nel cui territorio e'  ubicata
          la discarica. Con legge della  regione  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento  del  tributo  e  di  presentazione
          della dichiarazione. Per l'anno  1996  il  termine  per  il
          versamento  del  tributo  alle   regioni,   relativo   alle
          operazioni di deposito effettuate nel primo  trimestre,  e'
          differito al 31 luglio 1996. 
              31.  Per  l'omessa  o  infedele   registrazione   delle
          operazioni di conferimento in discarica, ferme restando  le
          sanzioni stabilite per le violazioni  di  altre  norme,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al
          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
          Per  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica   la
          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le
          sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli  articoli
          16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472
          se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle   commissioni
          tributarie,  interviene   adesione   del   contribuente   e
          contestuale pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  e  della
          sanzione. 
              32.  Fermi  restando  l'applicazione  della  disciplina
          sanzionatoria  per  la  violazione  della  normativa  sullo
          smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
          n.  915,  e  successive  modificazioni,  e   l'obbligo   di
          procedere  alla  bonifica  e  alla  rimessa   in   pristino
          dell'area,  chiunque  esercita,  ancorche'   in   via   non
          esclusiva, l'attivita'  di  discarica  abusiva  e  chiunque
          abbandona, scarica o  effettua  deposito  incontrollato  di
          rifiuti, e' soggetto al pagamento del  tributo  determinato
          ai  sensi  della  presente  legge   e   di   una   sanzione
          amministrativa pari a tre  volte  l'ammontare  del  tributo
          medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'
          le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a  qualsiasi
          titolo o, in mancanza,  il  proprietario  dei  terreni  sui
          quali insiste la discarica abusiva,  e'  tenuto  in  solido
          agli  oneri  di  bonifica,  al   risarcimento   del   danno
          ambientale e al pagamento  del  tributo  e  delle  sanzioni
          pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non  dimostri
          di  aver  presentato  denuncia  di  discarica  abusiva   ai
          competenti organi della regione, prima  della  costatazione
          delle  violazioni  di  legge.  Le  discariche  abusive  non
          possono essere  oggetto  di  autorizzazione  regionale,  ai
          sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 
              33. Le violazioni ai commi da  24  a  41  del  presente
          articolo  sono  constatate   con   processo   verbale   dai
          funzionari  provinciali  addetti  ai  controlli  ai   sensi
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.
          7 del decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre
          1982, n. 915, muniti di speciale tessera di  riconoscimento
          rilasciata   dal   presidente    della    provincia.    Per
          l'assolvimento  dei  loro  compiti  i  funzionari   possono
          accedere,  muniti  di  apposita  autorizzazione  del   capo
          dell'ufficio,    nei    luoghi    adibiti     all'esercizio
          dell'attivita' e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere
          custoditi  i  registri   e   la   documentazione   inerente
          l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
          ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
          corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
          di obblighi regolati da disposizioni di  leggi  concernenti
          tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
          presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
          alla Guardia  di  finanza  secondo  le  modalita'  previste
          dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  introdotto
          dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge 30  dicembre
          1991,  n.  413.  La  Guardia  di  finanza  coopera  con   i
          funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento
          degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta
          e per la repressione delle connesse violazioni,  procedendo
          di propria  iniziativa  o  su  richiesta  delle  regioni  o
          province nei modi e con le facolta' di cui all'art. 63  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni. 
              34. L'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  il
          contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai  commi
          da 24 a 41 del  presente  articolo  sono  disciplinati  con
          legge della regione. 
              35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41  del  presente
          articolo  costituiscono  principi  fondamentali  ai   sensi
          dell'art. 119 della  Costituzione.  Le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono con propria legge secondo  le  disposizioni  dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
              36. omissis 
              37. omissis 
              38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto  nella  misura
          minima,  esclusi   i   rifiuti   dei   settori   minerario,
          estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per  i  quali
          la misura minima del tributo e' determinata tra  lire  2  e
          lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  in  relazione  alla
          possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze  del
          tributo  sui  costi  di  produzione.  In  sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
          o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui  insiste
          la  discarica  abusiva  e'  esente  dalla   responsabilita'
          relativamente  alle  sanzioni  amministrative  previste  al
          comma 32 qualora provveda entro  il  30  giugno  1996  alla
          relativa denuncia agli organi della regione. 
              39.  A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi   delle
          addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937,  n.
          2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla
          legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla  tassa  per
          lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,  comprese
          le riscossioni relative agli anni precedenti sono  devoluti
          direttamente   ai   comuni   dal    concessionario    della
          riscossione. La maggiore spesa  del  servizio  di  nettezza
          urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al  comma
          24 costituisce costo ai sensi dell'art. 61  del  D.Lgs.  15
          novembre 1993, n. 507 ,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          comma. 
              40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento
          senza  recupero  di   energia   o   comunque   classificati
          esclusivamente  come  impianti  di   smaltimento   mediante
          l'operazione  "D10  Incenerimento  a   terra",   ai   sensi
          dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  per  gli
          scarti ed i sovvalli di impianti di  selezione  automatica,
          riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i  fanghi  anche
          palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.
          Il  tributo  e'  dovuto  nella  misura  del  20  per  cento
          dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29."