Art. 35 
 
           Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
                    in materia di aiuti di Stato 
 
  1. All'articolo 45 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1.  Le  amministrazioni  centrali  e  territoriali  che  intendono
concedere aiuti  di  Stato  soggetti  a  previa  notifica,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo  le  modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica.  Il  Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame  della  completezza  della
documentazione contenuta nella notifica, entro  i  termini  stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea. 
  1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali,  la  completezza  della  documentazione  contenuta
nella  notifica  e'  verificata   direttamente   dall'amministrazione
competente»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del  presente
articolo». 
  2. All'articolo 48 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla  data
di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma l, entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  notifica,  il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua,  ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione  dell'aiuto,  accerta
gli  importi  dovuti  e  determina  le  modalita'  e  i  termini  del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nomina,  con  proprio  decreto,  entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione  di  recupero,
un  commissario  straordinario,  da  individuare  all'interno   delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della  decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure  di
aiuto, e definisce le modalita'  di  attuazione  della  decisione  di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto  di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario,  su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla  corretta
esecuzione della  decisione  di  recupero  di  cui  al  comma  1.  Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso.  Il  commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  delle  amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del  Ministro
competente, il  provvedimento  del  commissario  straordinario  e  il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono  titoli  esecutivi  nei
confronti degli obbligati»; 
    c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui  al  comma  2»
sono   sostituite   dalle    seguenti:    «il    provvedimento    per
l'individuazione dei soggetti tenuti  alla  restituzione  dell'aiuto,
l'accertamento  degli  importi  dovuti  e  la  determinazione   delle
modalita' e dei termini del pagamento». 
  3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, le parole: «articolo 14 del regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio, del 22 marzo 1999»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo  16  del  regolamento  (UE)  2015/1589  del
Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima  legge
n. 234 del  2012,  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio,  del  22  marzo  1999»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano alle decisioni di recupero notificate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015. 
 
          Note all'art. 35: 
              - I testi  degli  articoli  45  e  48  della  legge  n.
          234/2012 (Norme generali sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio  2013,  n.  3,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recitano: 
              «Art. 45 (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).
          -  1.  Le  amministrazioni  centrali  e  territoriali   che
          intendono  concedere  aiuti  di  Stato  soggetti  a  previa
          notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea,  predispongono  la
          notifica secondo le modalita'  prescritte  dalla  normativa
          europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso
          il sistema di notificazione  elettronica.  Il  Dipartimento
          per  le  politiche  europee   effettua   un   esame   della
          completezza della documentazione contenuta nella  notifica,
          entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il
          successivo inoltro alla Commissione europea  e'  effettuato
          conformemente alla normativa europea. 
              1-bis. Per gli aiuti nei settori  agricolo,  forestale,
          della pesca e  delle  zone  rurali,  la  completezza  della
          documentazione  contenuta  nella  notifica  e'   verificata
          direttamente dall'amministrazione competente. 
              2.   A   prescindere   dalla   forma   dell'aiuto,   le
          informazioni richieste dalla Commissione europea in  merito
          a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art.
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea  sono  fornite  dalle  amministrazioni
          competenti per materia, per il tramite della Presidenza del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare di concerto  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e con  il
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   sono
          disciplinate, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo.». 
              «Art. 48 (Procedure di  recupero).  -  1.  La  societa'
          Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi  dovuti
          per effetto delle decisioni di recupero di cui art. 16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e  dal  soggetto
          che l'ha concesso. 
              2.  A  seguito  della  notifica  di  una  decisione  di
          recupero di cui al comma  1,  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,
          con proprio decreto, individua, ove necessario, i  soggetti
          tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli  importi
          dovuti e determina le modalita' e i termini del  pagamento.
          Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il  Presidente
          del Consiglio dei ministri  nomina,  con  proprio  decreto,
          entro  quindici  giorni  dalla  data  di   notifica   della
          decisione di recupero,  un  commissario  straordinario,  da
          individuare all'interno  delle  amministrazioni  che  hanno
          concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di
          quelle territorialmente interessate dalle misure di  aiuto,
          e definisce le modalita' di attuazione della  decisione  di
          recupero di cui al comma 1. Il  commissario  straordinario,
          con proprio provvedimento, individua, entro  quarantacinque
          giorni dal  decreto  di  nomina,  i  soggetti  tenuti  alla
          restituzione  dell'aiuto,  accerta  gli  importi  dovuti  e
          determina le  modalita'  e  i  termini  del  pagamento.  Le
          amministrazioni che hanno concesso  l'aiuto  oggetto  della
          procedura  di  recupero   forniscono   tempestivamente   al
          commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e  ogni
          altro elemento necessario alla  corretta  esecuzione  della
          decisione di recupero di cui al  comma  1.  Al  commissario
          straordinario non spetta  alcun  compenso.  Il  commissario
          straordinario svolge  le  attivita'  connesse  all'incarico
          conferito con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          delle amministrazioni competenti, previste  a  legislazione
          vigente.   Il   decreto   del   Ministro   competente,   il
          provvedimento   del   commissario   straordinario   e    il
          provvedimento  di  cui  al  comma  3  costituiscono  titoli
          esecutivi nei confronti degli obbligati. 
              3. Nei casi in cui l'ente competente e'  diverso  dallo
          Stato, il provvedimento per l'individuazione  dei  soggetti
          tenuti alla restituzione dell'aiuto,  l'accertamento  degli
          importi dovuti e la determinazione delle  modalita'  e  dei
          termini del pagamento  e'  adottato  dalla  regione,  dalla
          provincia autonoma o dall'ente territoriale competente.  Le
          attivita'  di  cui  al  comma   1   sono   effettuate   dal
          concessionario per la riscossione delle  entrate  dell'ente
          territoriale interessato. 
              4. Le informazioni richieste dalla Commissione  europea
          sull'esecuzione delle decisioni di  cui  al  comma  1  sono
          fornite dalle amministrazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,
          d'intesa con la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  per  le  politiche  europee  e  per  il   suo
          tramite.». 
              - Il testo degli articoli 46, 48, 49,  51  e  52  della
          legge n. 234/2012,  modificati  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il  testo  dell'art.  16  del  regolamento  (CE)  del
          Consiglio n. 2015/1589, recante modalita'  di  applicazione
          dell'art. 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  (codificazione),  pubblicato  nella  G.U.U.E.   24
          settembre 2015, n. L 248, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Recupero degli  aiuti).  -  1.  Nel  caso  di
          decisioni negative relative a casi  di  aiuti  illegali  la
          Commissione adotta una decisione con la quale  impone  allo
          Stato  membro  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
          necessarie  per   recuperare   l'aiuto   dal   beneficiario
          ("decisione di recupero"). La  Commissione  non  impone  il
          recupero dell'aiuto qualora cio' sia in  contrasto  con  un
          principio generale del diritto dell'Unione. 
              2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
          recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
          tasso adeguato stabilito dalla Commissione.  Gli  interessi
          decorrono dalla data in cui l'aiuto  illegale  e'  divenuto
          disponibile  per  il  beneficiario,  fino  alla  data   del
          recupero. 
              3. Fatta salva un'eventuale ordinanza  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278  TFUE,
          il  recupero  va  effettuato  senza  indugio   secondo   le
          procedure  previste  dalla   legge   dello   Stato   membro
          interessato, a condizione che esse consentano  l'esecuzione
          immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
          tal fine e in caso di procedimento dinanzi  alle  autorita'
          giudiziarie  nazionali,  gli   Stati   membri   interessati
          adottano  tutte  le  misure  necessarie   disponibili   nei
          rispettivi  ordinamenti  giuridici,  comprese   le   misure
          provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».