Art. 35 
 
                      Modifiche all'articolo 43 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da  uno
dei soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  cessa  l'obbligo  di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che  possono  in
ogni momento richiedere accesso al documento stesso.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              « Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti 
              1. I documenti degli archivi, le  scritture  contabili,
          la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui  e'
          prescritta la conservazione per legge  o  regolamento,  ove
          riprodotti su supporti informatici sono validi e  rilevanti
          a tutti gli effetti di  legge,  se  la  riproduzione  e  la
          conservazione  nel  tempo  sono  effettuate  in   modo   da
          garantire la conformita' dei documenti agli originali,  nel
          rispetto  delle  regole   tecniche   stabilite   ai   sensi
          dell'articolo 71. 
              1-bis. Se il documento informatico  e'  conservato  per
          legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,
          cessa l'obbligo di conservazione a carico dei  cittadini  e
          delle  imprese  che  possono  in  ogni  momento  richiedere
          accesso al documento stesso. 
              2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le
          scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
          documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
          fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
          a garantire la conformita' dei documenti agli originali. 
              3. I documenti informatici, di  cui  e'  prescritta  la
          conservazione  per  legge  o  regolamento,  possono  essere
          archiviati per le esigenze  correnti  anche  con  modalita'
          cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
          digitali, nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 71. 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42.>>