Art. 35 Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online 1. Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie. 2. L'organismo mandatario informa l'organismo mandante delle principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili e dei territori coperti. 3. L'organismo mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall'organismo mandatario.