Art. 35 
 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "direttore  dei  lavori"  sono
inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione". 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta l'articolo 53 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Salvo
          quanto  espressamente  previsto  nel  presente  codice,  il
          diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
          e di esecuzione dei contratti  pubblici,  ivi  comprese  le
          candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
          accesso agli atti del processo  di  asta  elettronica  puo'
          essere   esercitato   mediante    l'interrogazione    delle
          registrazioni di  sistema  informatico  che  contengono  la
          documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
          tramite l'invio ovvero la messa  a  disposizione  di  copia
          autentica degli atti. 
              2. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito: 
                a) nelle procedure aperte,  in  relazione  all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
                b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
          informali, in relazione all'elenco dei soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che  sono
          stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all'elenco  dei
          soggetti che hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza
          del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
          soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,  e'
          consentito l'accesso  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte  delle
          stazioni  appaltanti,  dei  nominativi  dei  candidati   da
          invitare; 
                c)    in     relazione     alle     offerte,     fino
          all'aggiudicazione; 
                d) in relazione al  procedimento  di  verifica  della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
              3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla  scadenza  dei
          termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
          o resi in qualsiasi altro modo noti. 
              4. L'inosservanza dei  commi  2  e  3  per  i  pubblici
          ufficiali o per gli incaricati di pubblici  servizi  rileva
          ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 
              5. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede speciali misure  di  sicurezza,  sono  esclusi  il
          diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione   in
          relazione: 
                a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta
          o  a  giustificazione  della  medesima  che  costituiscano,
          secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
          segreti tecnici o commerciali; 
                b) ai pareri legali  acquisiti  dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del presente codice, per la  soluzione  di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
                c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori,
          del direttore dell'esecuzione  e  dell'organo  di  collaudo
          sulle domande e sulle riserve del  soggetto  esecutore  del
          contratto; 
                d)  alle  soluzioni  tecniche  e  ai  programmi   per
          elaboratore utilizzati  dalla  stazione  appaltante  o  dal
          gestore del sistema informatico per le  aste  elettroniche,
          ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 
              6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,  lettera
          a), e' consentito l'accesso al concorrente  ai  fini  della
          difesa in giudizio dei propri interessi in  relazione  alla
          procedura di affidamento del contratto.".