Art. 35 
 
 
                 Associazioni di promozione sociale 
 
  1. Le associazioni  di  promozione  sociale  sono  enti  del  Terzo
settore costituiti in  forma  di  associazione,  riconosciuta  o  non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o  a
tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento  in  favore
dei propri associati, di loro familiari o di  terzi  di  una  o  piu'
attivita' di cui  all'articolo  5,  avvalendosi  in  modo  prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri associati. 
  2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati  e
le associazioni comunque denominate che  dispongono  limitazioni  con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all'ammissione degli  associati  o  prevedono  il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
o che, infine,  collegano,  in  qualsiasi  forma,  la  partecipazione
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale. 
  3. Gli atti costitutivi delle associazioni  di  promozione  sociale
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale. 
  4. Il comma 3 non si  applica  agli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal  CONI  che  associano  un  numero  non  inferiore  a
cinquecento associazioni di promozione sociale. 
  5.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di
associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole
o locuzioni equivalenti o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.