Art. 35 
 
             Strutture dedicate alla nautica da diporto 
 
  1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                          «Capo II-quater. 
 
             Strutture dedicate alla nautica da diporto 
 
                           Art. 49-nonies. 
 
           Disciplina del transito delle unita' da diporto 
 
  1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  dicembre  1997,  n.   509,   devono
permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a  motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o  che  approdano  per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita'  da  ormeggiare  in
termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua  all'ormeggio  e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la  durata
massima di 72 ore, rinnovabili  per  un  ulteriore  periodo  di  pari
durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la  permanenza  oltre
tali termini non sia  giustificata  da  ragioni  di  sicurezza  della
navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in  transito  o  che
approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore  alle  4
ore giornaliere individuato dal concessionario  nella  fascia  oraria
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco
di ciascun mese. Le tariffe e gli  orari  relativi  all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono  resi  pubblici
dal gestore dei porti e degli approdi turistici. 
  2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre  di  ciascun  anno  il
numero degli accosti riservato al transito e'  determinato  nell'otto
per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi  dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue: 
    a) fino a 50 posti barca: due; 
    b) fino a 100 posti barca: tre; 
    c) fino a 150 posti barca: cinque; 
    d) fino a 250 posti barca: dieci; 
    e) da 251 a 500 posti barca: quindici; 
    f) da 501 a 750 posti barca: venti; 
    g) oltre 750 posti barca: venticinque. 
  3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre  di  ciascun  anno  il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle  unita'  da
diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con
persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei
posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero  dei
posti barca e' stabilito come segue: 
    a) fino a 80 posti barca: uno; 
    b) fino a 150 posti barca: due; 
    c) fino a 300 posti barca: tre; 
    d) da 300 a 400 posti barca: quattro; 
    e) da 400 a 700 posti barca: sei; 
    f) oltre 700 posti barca: otto. 
  4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di  preferenza  una
area che risulta di comodo accesso e collocata alla  minore  distanza
possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il
posto  di  ormeggio  deve  essere  riconoscibile  mediante   la   sua
delimitazione con  strisce  gialle  dipinte  e  mediante  il  simbolo
identificativo della destinazione  dell'area  e  deve  prevedere  una
banchina  d'accesso  con  altezza  massima  di  cinquanta  centimetri
rispetto  al  livello  dell'acqua.  In   alternativa   e'   possibile
l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati  a
terra, che consentano comodo accesso e uso. 
  5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o  la
persona che conduce una unita' da diporto con  disabile  a  bordo,  a
pena di decadenza dal diritto di ormeggio  nell'attracco  di  cui  al
comma 3, deve comunicare al concessionario che  gestisce  l'ormeggio,
via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo,  con
almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo  non
in  concessione  la  citata  comunicazione  e'  fatta   all'autorita'
marittima competente. 
  6. Il posto di attracco riservato  alle  persone  con  disabilita',
quando non impegnato a tale  fine,  puo'  essere  occupato  da  altra
unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di  arrivo  di  unita'
condotta da persona con disabilita' o con persona con  disabilita'  a
bordo, che abbia fatto richiesta  del  suo  utilizzo  secondo  quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 
  7. Lo stazionamento nel punto di attracco di  cui  al  comma  3  e'
consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con
disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni
metereologiche  non  consentono   di   riprendere   la   navigazione,
l'autorita'  marittima  puo'  autorizzare  il   prolungamento   dello
stazionamento. 
  8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e
3 sono annotate in un registro, numerato e siglato  in  ogni  singola
pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente. 
  9. In occasione di manifestazioni sportive o  mostre,  i  posti  di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita'
partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione. 
  10. Negli altri  beni  del  demanio  marittimo  non  in  regime  di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo,  con
ordinanza  del  capo  del   circondario   marittimo   competente   e'
disciplinata la riserva per gli accosti alle  unita'  da  diporto  in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima  ordinanza,  al
fine di garantire la sicurezza portuale  e  della  navigazione,  sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle  isole
minori da parte dei passeggeri delle  unita'  da  diporto  adibite  a
noleggio e trasporto passeggeri. 
  11.  Il  capo  del  circondario  marittimo,  con  riferimento  alla
compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica  da  diporto  di
cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con
la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza. 
  12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle  riserve  od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano  bacini
normalmente   fruiti   dall'utenza   turistica    mediante    piccole
imbarcazioni, l'autorita'  o  l'ente  competente,  con  proprio  atto
determina le modalita'  attuative  e  operative  degli  accosti  alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per
rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla  comoda
fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio  sono  rese
pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. 
  13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni  del  presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice
della navigazione in materia di uso del demanio marittimo. 
 
                           Art. 49-decies. 
 
                    Campi di ormeggio attrezzati 
 
  1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto  delle
norme vigenti in materia  di  demanio  marittimo,  possono  istituire
campi boa e campi di ormeggio  attrezzati,  anche  con  l'impiego  di
tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C)  per  le  unita'  da  diporto
autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi  del  regolamento
di  organizzazione  dell'area  marina   protetta.   I   progetti   di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per
territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei  campi  di  ormeggio  una
quota pari al quindici per cento  degli  ormeggi  e'  riservata  alle
unita' a vela. 
  2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e
di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al  fondale.  I
campi boa e i campi di ormeggio  sono  finalizzati  al  perseguimento
delle seguenti finalita': 
    a) contenimento dei fenomeni  di  aratura  e  danneggiamento  dei
fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto; 
    b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato  di
permessi di stazionamento nell'area marina; 
    c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi  e
di prenotazione non onerosa, anche per via telematica. 
  3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e  di  ormeggio
di cui al  comma  1  definiscono  tariffe  orarie  e  giornaliere  di
stazionamento  negli  stessi,  anche  in  relazione   all'attivazione
combinata di servizi  aggiuntivi  esclusivamente  nel  settore  della
nautica da diporto, per la cui  applicazione  acquisiscono  il  nulla
osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare. 
  4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione  dei
campi boa e  di  ormeggio,  a  interventi  volti  a  incrementare  la
protezione ambientale dell'area marina protetta. 
  5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli  enti  gestori
sono  tenuti  all'individuazione  di  sistemi  compatibili   con   le
caratteristiche  dei  fondali,   a   basso   impatto   ambientale   e
paesaggistico, con il minimo  ingombro  sul  fondale,  opportunamente
dimensionati in relazione alla  tipologia  e  alle  dimensioni  delle
unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio. 
  6. Gli enti  gestori  possono  allestire  sistemi  tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a
terra,   al   fine   di   verificarne   costantemente   il   corretto
posizionamento e funzionamento. 
  7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa
e di ormeggio sono segnalati in mare sulla  base  delle  prescrizioni
del competente Comando Zona Fari e la posizione e le  caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori  all'Ufficio
circondariale  marittimo  competente  per   il   successivo   inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare. 
 
                          Art. 49-undecies. 
 
         Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti 
 
  1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di  concessione  di
cui all'articolo 28  del  codice  della  navigazione  che  presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a  secco,  con
provvedimento  dell'autorita'   competente,   e'   regolamentata   la
disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a  12
metri e di natanti da diporto,  garantendone  comunque  la  fruizione
pubblica  e  in   conformita'   con   i   pertinenti   strumenti   di
pianificazione. 
 
                         Art. 49-duodecies. 
 
       Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza   nella
navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare,  e'  istituito  il
servizio di assistenza e traino per  le  imbarcazioni  e  natanti  da
diporto. 
  2. Il servizio di cui al comma 1 e'  svolto  da  soggetti  privati,
singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori  di  cui
all'articolo  14  della  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   previa
sottoscrizione  di  una  polizza  assicurativa  che  copre  i  rischi
derivante dall'attivita' e comunicazione alla  Capitaneria  di  porto
competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del  codice  della
navigazione. La  citata  comunicazione  consente  agli  operatori  di
intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto  fino  alla
lunghezza di metri 24. 
  3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o  presumibile  per
l'incolumita' delle persone a  bordo,  o  vi  e'  la  presenza  o  la
possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore
chiamato per l'assistenza di  contattare  immediatamente  l'autorita'
marittima. 
  4. Le attivita' comprese nell'ambito  del  servizio  di  assistenza
sono le seguenti: 
    a) riparazioni  meccaniche,  idrauliche  ed  elettriche,  nonche'
all'attrezzatura velica; 
    b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere; 
    c) interventi di  ausilio  alla  navigazione  quali  disincaglio,
scioglimento  delle  eliche,  riavvio  dei  motori,  ricarica   delle
batterie; 
    d) le altre attivita' che consentono di  risolvere  sul  posto  i
problemi  tecnici  di  varia  natura  che  impediscono   la   normale
navigazione. 
  5. E' consentito il traino fino alla struttura per  la  nautica  da
diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel  caso  di
impossibilita' di risolvere  il  problema  sul  posto,  laddove  tale
attivita'  non  comporta  alcun  pericolo  per  la  sicurezza   della
navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui  al  comma  2  di
comunicare tempestivamente, al rientro presso  la  struttura  per  la
nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4  e  al
primo   periodo   del   presente   comma   all'autorita'    marittima
territorialmente competente. 
  6. Le spese sostenute per le attivita' di  cui  al  comma  4,  sono
interamente a carico dei soggetti richiedenti. 
  7. Con il  regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di  svolgimento  del  servizio,  i
requisiti  tecnico-professionali  degli  operatori  che  svolgono  il
servizio  e  i  requisiti   dell'imbarcazione   utilizzata   per   il
servizio.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
          509 (Regolamento recante  disciplina  del  procedimento  di
          concessione  di  beni  del   demanio   marittimo   per   la
          realizzazione  di  strutture  dedicate  alla   nautica   da
          diporto, a norma dell'art. 20,  comma  8,  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59),  come  modificato  dall'art.  55  del
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Sono  strutture  dedicate
          alla nautica da diporto: 
                a) il  "porto  turistico",  ovvero  il  complesso  di
          strutture amovibili ed inamovibili realizzate con  opere  a
          terra  e  a  mare  allo  scopo  di  servire  unicamente   o
          precipuamente  la  nautica  da  diporto  ed  il  diportista
          nautico,  anche   mediante   l'apprestamento   di   servizi
          complementari; 
                b) l'"approdo  turistico",  ovvero  la  porzione  dei
          porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ,  destinata  a
          servire la nautica da diporto  ed  il  diportista  nautico,
          anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; 
                c) i "punti d'ormeggio",  ovvero  le  aree  demaniali
          marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che  non
          importino  impianti  di  difficile   rimozione,   destinati
          all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di
          piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
              2.  La   concessione   demaniale   marittima   per   la
          realizzazione delle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: 
                a) con atto approvato dal  direttore  marittimo,  nel
          caso di concessioni di  durata  non  superiore  a  quindici
          anni; 
                b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
          alla Direzione generale del demanio marittimo e  dei  porti
          del Ministero dei trasporti e della navigazione,  nel  caso
          di concessioni di durata superiore a quindici anni. 
              3. Qualora la concessione ricada  nella  circoscrizione
          territoriale di una autorita' portuale, e'  rilasciata  dal
          presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
          competenza   dell'autorita'   marittima   e'   curata   dal
          segretario generale.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 28,  del
          codice della navigazione: 
              «Art. 28 (Beni del demanio marittimo).  -  Fanno  parte
          del demanio marittimo: 
                a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; 
                b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
          i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante  una
          parte dell'anno comunicano liberamente col mare; 
                c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.». 
              - Si riporta,  per  opportuna  conoscenza,  l'art.  14,
          della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino   della
          legislazione in materia portuale): 
              «Art. 14 (Competenze dell'autorita'  marittima).  -  1.
          Ferme restando  le  competenze  attribuite  dalla  presente
          legge alle autorita' portuali e,  per  i  soli  compiti  di
          programmazione,   coordinamento   e   promozione,   nonche'
          nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
          formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
          al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  alle
          aziende speciali  delle  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art.  32
          del testo unico approvato con regio  decreto  20  settembre
          1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni
          di  polizia  e  di  sicurezza  previste  dal  codice  della
          navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
          amministrative. 
              1-bis.  I  servizi   tecnico-nautici   di   pilotaggio,
          rimorchio,  ormeggio  e  battellaggio   sono   servizi   di
          interesse generale atti a garantire  nei  porti,  ove  essi
          sono  istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione   e
          dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
          e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'autorita'
          marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita,
          sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.
          In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita'  marittima,
          sentita   l'autorita'   portuale   ove   istituita,    puo'
          temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei
          servizi tecnico-nautici per  un  periodo  non  superiore  a
          trenta giorni, prorogabili una sola volta. I  criteri  e  i
          meccanismi di  formazione  delle  tariffe  dei  servizi  di
          pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio   e   battellaggio   sono
          stabiliti  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   sulla   base   di    un'istruttoria    condotta
          congiuntamente  dal  comando  generale  del   Corpo   delle
          capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie  delle
          Autorita' portuali, dei soggetti erogatori  dei  servizi  e
          dell'utenza portuale. 
              1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema  portuale
          la disciplina e l'organizzazione  dei  servizi  di  cui  al
          comma 1-bis  sono  stabilite  dall'Autorita'  marittima  di
          intesa con  l'Autorita'  portuale.  In  difetto  di  intesa
          provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              1-quater.  Ai  fini  della  prestazione   dei   servizi
          tecnico-nautici di cui al comma  1-bis,  per  porti  o  per
          altri  luoghi  d'approdo  o  di  transito  delle  navi   si
          intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
          svolgono  operazioni  di  imbarco  o  sbarco  di  merci   e
          passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
          torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
          di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
          di specchi acquei esterni alle difese foranee.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 68,  del
          codice della navigazione: 
              «Art. 68 (Vigilanza  sull'esercizio  di  attivita'  nei
          porti). - Coloro che esercitano  un'attivita'  nell'interno
          dei porti ed in genere nell'ambito  del  demanio  marittimo
          sono soggetti, nell'esplicazione di  tale  attivita',  alla
          vigilanza del comandante del porto. 
              Il capo  del  compartimento,  sentite  le  associazioni
          sindacali interessate  puo'  sottoporre  all'iscrizione  in
          appositi registri, eventualmente  a  numero  chiuso,  e  ad
          altre  speciali  limitazioni  coloro  che   esercitano   le
          attivita' predette.».