Art. 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, d.P.R. n. 554/1999) 1. 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove e' situata la Sede estera interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita', puo' disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo. 2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' eseguito l'intervento. 3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 4. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresi' le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori. 5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta del contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, adottato dal titolare dell'ufficio. 6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle procedure di cui al comma 7. 7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori. I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 16. 8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.
Note all'art. 352 - Il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.” - Il testo dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 2006, n. 307, recante “Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2007, n. 13, e' il seguente: “2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.”. - Il testo dell'art. 80 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: “Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri) - Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri e' istituita una Commissione consultiva. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione: esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione; esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale; propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame; suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione; propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito; esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame. La Commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale. Il presidente della Commissione e' sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale. Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79. La Commissione e' nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione della Commissione.”