Art. 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 227, d.P.R. n. 554/1999) 1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori e che: a) redige il documento preliminare alla progettazione; b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e di prezzo; c) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera; d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione centrale; e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto; f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all'articolo 356; g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili; h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento. 2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi. 3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il responsabile del procedimento puo' prevedere la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III, anche dagli operatori economici locali previa acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla struttura organizzativa, solidita' economica, dotazione tecnica ed affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di fiducia del consolato competente presso la Sede estera interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile del procedimento. 4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, segnalate dalla sede estera e confermate dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in variante, il responsabile del procedimento puo' disporre interventi di affidamento diretto ad operatori economici abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di lavori nel limite di euro 200.000, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale. 5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i paesi esteri ove ricorre l'intervento, successive alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice. L'approvazione di tale tipologia di variante e' demandata ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su parere del responsabile del procedimento.
Note all'art. 353 - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 272. - Per il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 252. - Il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.” - Per il testo dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 161.