Art. 355 
 
Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli  affari
                               esteri 
 
                   (art. 229, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente  titolo  deve
essere espletato con le modalita' previste nel presente  regolamento,
in quanto applicabili, e deve essere concluso  entro  un  anno  dalla
data di ultimazione dei lavori. 
    2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura  e
la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato
anche  dai  certificati  di  collaudo  statico  delle  strutture,  di
sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di  sicurezza  e
di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da  soggetti
pubblici o privati,  con  competenza  legalmente  riconosciuta  nello
Stato estero interessato dai lavori.