Art. 356 
 
      Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere 
 
                  del Ministero degli affari esteri 
 
                   (art. 230, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del
territorio dell'Unione Europea, il prezzo chiuso consiste nel  prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di  una  percentuale
da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso  la  sede
estera interessata dai  lavori,  congiuntamente  alle  variazioni  di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al  dieci
per cento sul valore del contratto. Oltre  tali  limiti,  l'esecutore
puo' chiedere la risoluzione del contratto per  eccessiva  onerosita'
sopravvenuta e null'altro pretendere in caso  di  prosecuzione  delle
opere. 
    2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci  per  cento
si applica  all'importo  dei  lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni
semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 
    3. Il prezzo chiuso non  si  applica  per  la  parte  dei  lavori
eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel  cronoprogramma
dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. 
    4.  L'incidenza  della  dinamica  dei  prezzi   viene   calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi  a  tal  fine  operanti
presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato  di
attuazione dell'intervento siano  assenti  strumenti  di  rilevazione
ufficiale della dinamica  dei  prezzi,  la  valutazione  relativa  ai
singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 
    5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a
8, del codice  si  applicano  unicamente  ai  lavori  nel  territorio
dell'Unione Europea con le modalita' di rilevamento di cui al comma 4
del  presente  articolo.  Per  tali  lavori  non  si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
 
              Note all'art. 356 
              - Per il testo dell'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a
          8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda
          nelle note alliart. 350.