Art. 358 Disposizioni abrogate 1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
Note all'art. 358 - Il testo dell'art 256, comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: "4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: - gli articoli 337, 338, 342, 343, 344 e 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; - il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; - il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 157/1995), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1999, n. 99. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 2000, n. 49, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, abrogato dal presente regolamento,e' pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 (Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2006, n. 13.