Art. 359 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice,  il  presente
regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74,  entra  in  vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    2. Ai sensi dell'articolo  253,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli  73  e  74
entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del  presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
 
     Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Matteoli, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Ronchi, Ministro per le politiche 
                                  europee 
 
                                  Prestigiacomo, Ministro 
                                  dell'ambiente e della tutela del 
                                  territorio e del mare 
 
                                  Bondi, Ministro per i beni e le 
                                  attivita' culturali 
 
                                  Romani, Ministro dello sviluppo 
                                  economico 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010 
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio
n. 6 
La sezione del  controllo  nell'adunanza  del  29  novembre  2010  ha
ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento  con
esclusione: 
dell'art. 72; 
dell'art. 79, comma 21; 
all'art. 238, comma 1 della frase: 
«o a  dipendenti  di  altre  amministrazioni  aggiudicatrici,  svolti
singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi  affidati  a
commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante
e  da  soggetti  esterni  o  dipendenti  di   altre   amministrazioni
aggiudicatrici» 
dell'art. 327, comma 2; 
dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con  riferimento  alle  categorie
seguenti: 
OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS
28; OS 29; OS 30; OS 34; 
comma 22 della frase: 
«In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  ivi
previsto, ai fini del rilascio da parte delle  SOA  dell'attestazione
di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107,  comma  2,
per i requisiti di specializzazione richiesti  per  l'esecuzione  dei
lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79» 
 
              Note all'art. 359 
              - Il testo dell'art. 253, comma 2, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Il regolamento di cui all'articolo  5  e'  adottato
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo  la  sua
          pubblicazione. Le disposizioni  regolamentari  previste  ai
          sensi dell'articolo  40,  comma  4,  lettere  g)  e  g-bis)
          entrano in vigore il giorno successivo  alla  pubblicazione
          del regolamento di cui all'articolo 5.”.