Articolo 36
                      Erogazione del contributo

   1.  Il  contributo  e'  concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
   2.  Possono  essere  erogati  acconti  sulla  base  degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
   3.  Il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione degli acconti
percepiti  se  gli  interventi  non  sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente  eseguiti.  Per  il  recupero  delle  relative  somme si
provvede   nelle   forme  previste  dalla  normativa  in  materia  di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.