Art. 36
          Revoca e sospensione dei certificati qualificati

  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
    a)   revocato   in   caso   di   cessazione   dell'attivita'  del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
    b)   revocato   o  sospeso  in  esecuzione  di  un  provvedimento
dell'autorita';
    c)  revocato  o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente codice;
    d)  revocato  o  sospeso  in  presenza  di cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o
sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.