Art. 36.
      Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza

  1.  Se  il  titolare  di una AIC, rilasciata dall'AIFA ai sensi del
presente  decreto,  prende  misure  restrittive  urgenti  in  caso di
rischio per la salute pubblica, deve informare immediatamente l'AIFA.
Se   l'AIFA   non   solleva  obiezioni  entro  ventiquattro  ore  dal
ricevimento  dell'informazione,  le  misure  restrittive  urgenti  si
considerano approvate.
  2.  La  misura  restrittiva  urgente deve essere applicata entro un
periodo di tempo concordato con l'AIFA.
  3.  La  domanda  di  variazione  riguardante  la misura restrittiva
urgente  deve  essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  misura
restrittiva, all'AIFA, per le conseguenti determinazioni.
  4.   Se   l'AIFA  impone  per  motivi  di  sicurezza  provvedimenti
restrittivi   urgenti   al  titolare,  il  titolare  e'  obbligato  a
presentare   una   domanda   di   variazione   che  tiene  conto  dei
provvedimenti restrittivi imposti da parte dell'AIFA.
  5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro
un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
  6.   La   domanda   di   variazione  riguardante  il  provvedimento
restrittivo  urgente,  inclusa  la  documentazione  a  sostegno della
modifica,  deve  essere  presentata  immediatamente  e, in ogni caso,
entro   quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
imposizione  del  provvedimento  restrittivo urgente, all'AIFA per le
conseguenti determinazioni.
  7.  Le  disposizioni  dei  commi  4,  5 e 6 lasciano impregiudicato
quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 3.