Art. 36 
 
              Elaborati grafici del progetto esecutivo 
 
                    (art. 38, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con  i  procedimenti
piu' idonei, sono costituiti, salva diversa  motivata  determinazione
del responsabile del procedimento: 
    a)  dagli  elaborati  che  sviluppano  nelle  scale   ammesse   o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; 
    b) dagli elaborati che risultino necessari  all'esecuzione  delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di  indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva; 
    c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
    d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita'  esecutive  di
dettaglio; 
    e)  dagli  elaborati  di  tutte  le  lavorazioni  che   risultano
necessarie  per  il  rispetto  delle  prescrizioni   disposte   dagli
organismi  competenti  in   sede   di   approvazione   dei   progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di  specifici  aspetti  dei
progetti; 
    f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire  per  soddisfare
le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9; 
    g)  dagli  elaborati   atti   a   definire   le   caratteristiche
dimensionali,  prestazionali  e  di   assemblaggio   dei   componenti
prefabbricati; 
    h) dagli elaborati che definiscono le  fasi  costruttive  assunte
per le strutture. 
    2.  Gli  elaborati  sono  redatti  in  modo  tale  da  consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori  in
ogni loro elemento.