Art. 36 (L)
Accertamento di conformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

  1. In  caso  di  interventi  realizzati  in  assenza di permesso di
costruire,  o  in difformita' da esso, fino alla scadenza dei termini
di  cui  agli  articoli  31,  comma  3,  33,  comma 1, 34, comma 1, e
comunque  fino  all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,  il
responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale  proprietario  dell'immobile,
possono  ottenere  il  permesso  in sanatoria se l'intervento risulti
conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente sia al
momento  della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al  momento della
presentazione della domanda.
  2. Il   rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento,  a  titolo  di oblazione, del contributo di costruzione in
misura  doppia,  ovvero,  in  caso  di gratuita' a norma di legge, in
misura  pari  a  quella  prevista  dall'articolo  16. Nell'ipotesi di
intervento   realizzato   in  parziale  difformita',  l'oblazione  e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
  3. Sulla  richiesta  di  permesso  in  sanatoria  il dirigente o il
responsabile   del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia  con
adeguata  motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi  i  quali la
richiesta si intende rifiutata.