Art. 36.
        (Sublocazione e cessione del contratto di locazione)

  Il  conduttore  puo'  sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme
ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. Il locatore puo'
opporsi,  per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.  Nel  caso di cessione il locatore, se non ha liberato
il  cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte.
  Le  indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di
colui  che  risulta  conduttore al momento della cessazione effettiva
della locazione.