(Regolamento di polizia mortuaria- art. 36)
                              Art. 36. 
  1.  Il  trasporto  di  ossa  umane  e  di   altri   resti   mortali
assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui  agli  articoli
24, 27, 28 e 29, non e' soggetto alle misure precauzionali  igieniche
stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25. 
  2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono  in
ogni caso essere raccolti in  cassetta  di  zinco,  di  spessore  non
inferiore a mm 0,660 e  chiusa  con  saldatura,  recante  il  nome  e
cognome del defunto. 
  3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento  e  non
sia possibile l'identificazione  del  defunto  cui  appartennero,  la
cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della  data  in  cui
sono stati rinvenuti.