Art. 36. 
                 Aggravamento delle sanzioni penali 
  1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527  e
628 del codice penale, nonche' per i delitti non  colposi  contro  la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia
una persona handicappata la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
  2. Per i procedimenti penali per i reati  di  cui  al  comma  1  e'
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche'
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare. 
 
          Note all'art. 36:
          - Il testo degli aticoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628
          del codice penale e' il seguente:
          "Art.   519  (Della  violenza  carnale).  -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia,  costringe  taluno  a   congiunzione
          carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
          Alla  stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con
          persona la quale al momento del fatto:
          1) non ha compiuto gli anni quattordici;
          2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole  ne
          e'  l'ascendente  o il tutore; ovvero e' un'altra persona a
          cui  il  minore  e'  affidato  per  ragioni  di  cura,   di
          educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
          3)   e'  malata  di  mente,  ovvero  non  e'  in  grado  di
          resistergli   a   cagione    delle    proprie    condizioni
          d'inferiorita'  psichica  o  fisica,  anche  se  questa  e'
          indipendente dal fatto del colpevole;
          4) e' stata tratta in inganno,  per  essersi  il  colpevole
          sostituito ad altra persona".
          "Art.  520  (Congiunzione  carnale commessa con abuso della
          qualita' di pubblico ufficiale). - Il  pubblico  ufficiale,
          che,  fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si
          congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta,
          di cui ha la custodia per ragione del suo  ufficio,  ovvero
          con  persona  che  e'  a  lui  affidata in esecuzione di un
          provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.
          La  stessa  pena  si  applica se il fatto e' commesso da un
          altro pubblico ufficiale, rivestito, epr  ragione  del  suo
          ufficio,  di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone
          suddette".
          "Art. 521 (Atti di libidine violenti). -  Chiunque,  usando
          dei  mezzi  o  valendosi  delle condizioni indicate nei due
          articoli precedenti, commette su taluno  atti  di  libidine
          diversi  dalla  congiunzione  carnale  soggiace  alle  pene
          stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
          Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi
          delle condizioni  indicate  nei  due  articoli  precedenti,
          costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine
          su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri".
          "Art.  522  (Ratto  a  fine di matrimonio). - Chiunque, con
          violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene,  per  fine
          di  matrimonio,  una  donna non coniugata, e' punito con la
          reclusione da uno a tre anni.
          Se  il fatto e' commesso in danno di una persona dell'uno o
          dell'altro  sesso,  non  coniugata,  maggiore  degli   anni
          quattordici  e minore degli anni diciotto, la pena e' della
          reclusione da due a cinque anni".
          "Art. 523 (Ratto a  fine  di  libidine).  -  Chiunque,  con
          violenza,  minaccia  o inganno, sottrae o ritiene, per fine
          di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di  eta',
          e' punito con la reclusione da tre a cinque anni.
          La  pena  e'  aumentata  se il fatto e' commesso a danno di
          persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero
          di una donna coniugata".
          "Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque,  in  lugo  pubblico  o
          aperto  o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito
          con la reclusione da tre mesi a tre anni.
          Se il fatto avviene per colpa, la pena della multa da  lire
          sessantamila a seicentomila".
          "Art.  628  (Rapina).  - Chiunque, per procurare a se' o ad
          altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla  persona
          o   minaccia,   s'impossessa   della  cosa  mobile  altrui,
          sottraendola a chi la detiene, e' punito con la  reclusione
          da  tre  a  dieci  anni e con la multa da lire un milione a
          quattro milioni.
          Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza  o  minaccia
          immediatamente dopo la sottrazione per asicurare a se' o ad
          altri  il  possesso della cosa sottratta, o per procurare a
          se' o ad altri l'impunita'.
          La pena e' della reclusione da quattro anni e  sei  mesi  a
          venti  anni  e  della multa da lire seicentomila a lire tre
          milioni:
          1) se la violenza o minaccia e' commessa  con  armi,  o  da
          persona travisata, o da piu' persone riunite;
          2)  se  la  violenza  consiste  nel  porre  taluno in stato
          d'incapacita' di volere o di agire;
          3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da  persona
          che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis".
          -  Il  titolo XII del libro II del codice penale riguarda i
          delitti contro la persona e i reati previsti dalla legge n.
          75/1958 riguardano:  "L'abolizione  della  regolamentazione
          della  prostituzione  e  lotta contro lo sfruttamento della
          prostituzione altrui".