Art. 36 
   Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria 
  1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti
della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f), ai fini  dell'accertamento
delle condizioni di sicurezza nucleare  e  di  protezione  sanitaria,
deve  trasmettere,  oltre  che  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti: 
  a)  progetto  di  massima  dell'impianto  corredato  dalla   pianta
topografica,  dai  piani  esplicativi,  dai  disegni  e   descrizioni
dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei  rifiuti
radioattivi; 
  b) rapporto  preliminare  di  sicurezza,  con  l'indicazione  delle
previste misure di sicurezza e protezione. 
  2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge  31  dicembre
1962 n. 1860, e' rilasciata previo l'espletamento della procedura  di
cui al presente capo. 
 
          Note all'art. 36:
           -  Per  la  legge  n.  1860/1962  v.  nota  all'art. 3. Si
          trascrive il testo dell'art. 6:
          "Art.  6.-  L'esercizio  di  impianti   di   produzione   e
          utilizzazione  dell'energia  nucleare  a  scopi industriali
          nonche' gli impianti per il trattamento  e  l'utilizzazione
          dei  minerali,  materie  grezze,  materie fissili speciali,
          uranio arricchito e  materie  radioattive,  con  esclusione
          degli   impianti  comunque  destinati  alla  produzione  di
          energia  elettrica,  sono  autorizzati  con   decreto   del
          Ministro  per  l'industria  e  per il commercio, sentito il
          Comitato nazionale per l'energia nucleare.
          Il  richiedente  deve  dimostrare  di  possedere  capacita'
          tecnica  ed economica adeguata. Deve presentare il progetto
          dell'impianto,  indicando  particolarmente   la   localita'
          prescelta,  le modalita' per la dispersione ed eliminazione
          dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
          realizzazione,  le  modalita'  per  la  prestazione   della
          garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.
          Il  decreto  di  autorizzazione  deve indicare le modalita'
          della garanzia finanziaria per  la  responsabilita'  civile
          verso  i  terzi,  nonche'  le modalita' di esercizio che si
          ritengano  necessarie  per   la   tutela   della   pubblica
          incolumita'  ed  ogni altra disposizione ritenuta opportuna
          per l'esercizio dell'impianto.
          Le modifiche degli impianti devono ottenere  la  preventiva
          approvazione  del Ministero dell'industria e del commercio,
          sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare".