Art. 36 (Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina) 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonche' il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorita' di vigilanza. 2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimita' dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.