Art. 36
     (Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina)
1.  Fermo  restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18
   giugno 1931, n.773, e in deroga al primo comma  dell'articolo  336
   del  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128,
   la miscelazione dei prodotti utilizzati  per  il  caricamento  dei
   fori  da  mina,  nonche'  il  caricamento  stesso,  possono essere
   effettuati  con  automezzi  riconosciuti  idonei   dal   Ministero
   dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  ai  sensi
   dell'articolo 297 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
   128  del  1959,  e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso
   per caso, dall'autorita' di vigilanza.
2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma  1  debbono  essere
   utilizzati  solo  nei fori da mina in prossimita' dell'automezzo e
   non possono essere incartucciati o alienati.