Art. 36. Consiglio della Facolta' 1. Il Consiglio adotta le delibere della Facolta' in particolare in merito alle competenze di cui al precedente articolo 33. 2. Il Consiglio e' costituito da: a) i Direttori dei Dipartimenti; b) da docenti scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli didattici, i Coordinatori dei corsi di dottorato o i Presidenti delle Scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. 3. I componenti del Consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile una sola volta.