Art. 36 
 
 
      Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero 
 
  1. (( Il comma 9 dell'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in
depositi, i sistemi di  sicurezza  operativa  gia'  in  atto  possono
continuare  a  essere  eserciti   senza   necessita'   di   procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente  agli  impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione». 
  3. All'articolo 57, comma 4, (( del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, )) sostituire le parole «eventualmente previsti» con le  seguenti
«previsti dalla legislazione  ambientale»,  e  sostituire  le  parole
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni». 
  4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
  «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  "il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti."» 
  5. Dopo l'articolo 57 (( del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ))
e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art. 57-bis  ((  (Semplificazione  amministrativa  in  materia  di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per  la  fornitura  di  servizi  essenziali)  )).  -  1.  Le
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del  decreto  ministeriale  1º
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di  produzione  a
ciclo  continuo  nonche'  a  quelli  per  la  fornitura  di   servizi
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni.  Sotto  la
responsabilita'  dell'utilizzatore  deve  essere  accertata,  da   un
organismo  notificato  per  la  direttiva  97/23/CE  in  materia   di
attrezzature   a   pressione,   la   sostenibilita'   della   diversa
periodicita'  in   relazione   alla   situazione   esistente   presso
l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora  le  condizioni  di
sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto  a  quelle
previste per legge. La documentazione  di  accertamento  deve  essere
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli
Enti preposti alle verifiche periodiche di  sicurezza  espletate  dai
competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo  3  ((  del  citato  decreto  ministeriale  1º
dicembre  2004,  n.  329  )),   o   norme   tecniche   internazionali
riconosciute». 
  6. A decorrere dal  1º  gennaio  2013  l'importazione  di  prodotti
petroliferi finiti  liquidi  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla  base  di
criteri  determinati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti  minimi  per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto  dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti  petroliferi  oggetto
di  importazione  alle  prescrizioni  ambientali,   di   salute   dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria  per
gli impianti  produttivi  ubicati  all'interno  della  Comunita'.  ((
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  7. All'articolo 276, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni  in  atmosfera»  sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle  prescrizioni  di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo), modificato dalla presente legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. 
              Il  decreto  ministeriale  1  dicembre  2004,  n.   329
          (Regolamento recante norme per  la  messa  in  servizio  ed
          utilizzazione  delle  attrezzature  a  pressione  e   degli
          insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000,  n.
          93), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  gennaio
          2005, n. 22, S.O. 
              Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo  17  agosto
          1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE  relativa
          al controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
          con  determinate  sostanze  pericolose),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O. : 
              "Art. 8. Rapporto di sicurezza. 
              1. Per gli stabilimenti in cui sono  presenti  sostanze
          pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori  a   quelle
          indicate nell'allegato I,  parti  1  e  2,  colonna  3,  il
          gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto all'art. 7, comma 1,  e'  parte  integrante,  deve
          evidenziare che: 
              a) e' stato  adottato  il  sistema  di  gestione  della
          sicurezza; 
              b)  i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono   stati
          individuati e sono state adottate le misure necessarie  per
          prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e  per
          l'ambiente; 
              c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio  e  la
          manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,  attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento, che hanno  un  rapporto  con  i  pericoli  di
          incidenti rilevante  nello  stesso,  sono  sufficientemente
          sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di  cui  all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; 
              d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
          sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
          20  gli  elementi  utili  per  l'elaborazione   del   piano
          d'emergenza  esterno  al  fine  di   prendere   le   misure
          necessarie in caso di incidente rilevante. 
              3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1  contiene
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica,  tra
          l'altro, il nome  delle  organizzazioni  partecipanti  alla
          stesura del rapporto. Il  rapporto  di  sicurezza  contiene
          inoltre l'inventario aggiornato delle  sostanze  pericolose
          presenti nello stabilimento, nonche'  le  informazioni  che
          possono  consentire  di  prendere   decisioni   in   merito
          all'insediamento di nuovi stabilimenti o  alla  costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti. 
              4. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con i Ministri dell'interno,  della  sanita'  e
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo  le
          indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto  gia'
          previsto nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per la redazione del rapporto di sicurezza  i  criteri  per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi di incidenti, nonche' i  criteri  di  valutazione  del
          rapporto medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali  decreti
          valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di  cui  ai
          decreti ministeriali emanati  ai  sensi  dell'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, e successive modifiche. 
              5. Al fine  di  semplificare  le  procedure  e  purche'
          ricorrano  tutti  i  requisiti  prescritti   dal   presente
          articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti  di  essi,
          predisposti in attuazione di altre  norme  di  legge  o  di
          regolamenti  comunitari,  possono  essere  utilizzati   per
          costituire il rapporto di sicurezza. 
              6. Il rapporto di sicurezza  e'  inviato  all'autorita'
          competente preposta alla  valutazione  dello  stesso  cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini: 
              a)  per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima   dell'inizio
          dell'attivita'; 
              b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
          disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
              d) in occasione del riesame periodico di cui  al  comma
          7, lettere a) e b). 
              7. Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale di cui all'art. 7, comma 4,  deve  riesaminare  il
          rapporto di sicurezza: 
              a) almeno ogni cinque anni; 
              b) nei casi previsti dall'art. 10; 
              c)  in  qualsiasi  altro  momento,  a   richiesta   del
          Ministero  dell'ambiente,  eventualmente  su   segnalazione
          della  regione  interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo
          giustifichino, o in considerazione delle  nuove  conoscenze
          tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti  dall'analisi
          degli  incidenti,  o,  in   misura   del   possibile,   dei
          semincidenti o dei  nuovi  sviluppi  delle  conoscenze  nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche legislative  o  delle  modifiche  degli  allegati
          previste all'art. 15, comma 2. 
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita' di cui al comma 6 se il riesame del  rapporto  di
          sicurezza di cui al comma 7 comporti o  meno  una  modifica
          dello stesso. 
              9.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di   cui
          all'art. 22, comma 2, il gestore  predispone  una  versione
          del  rapporto  di  sicurezza,  priva   delle   informazioni
          riservate, da  trasmettere  alla  regione  territorialmente
          competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova   che   determinate   sostanze   presenti    nello
          stabilimento o che una qualsiasi parte  dello  stabilimento
          stesso si trovano in condizioni tali da  non  poter  creare
          alcun  pericolo  di  incidente   rilevante,   dispone,   in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  all'allegato   VII,   la
          limitazione delle  informazioni  che  devono  figurare  nel
          rapporto  di  sicurezza  ala  prevenzione   dei   rimanenti
          pericoli di incidenti rilevanti e  alla  limitazione  delle
          loro conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  dandone
          comunicazione alle autorita' destinatarie del  rapporto  di
          sicurezza. 
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di  cui  al
          comma  10  e  le  motivazioni   della   limitazione   delle
          informazioni. ". 
              Si riporta l'art. 1, comma 7,  della  legge  23  agosto
          2004, n. 239  (Riordino  del  settore  energetico,  nonche'
          delega al  Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di energia), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215: 
              "7. Sono  esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              a)  le   determinazioni   inerenti   l'importazione   e
          l'esportazione di energia; 
              b) la  definizione  del  quadro  di  programmazione  di
          settore; 
              c)   la    determinazione    dei    criteri    generali
          tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
          impianti   di   produzione,   trasporto,    stoccaggio    e
          distribuzione dell'energia, nonche'  delle  caratteristiche
          tecniche e merceologiche dell'energia importata,  prodotta,
          distribuita e consumata; 
              d)  l'emanazione  delle   norme   tecniche   volte   ad
          assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  la
          tutela della salute del personale addetto agli impianti  di
          cui alla lettera c); 
              e) l'emanazione delle regole  tecniche  di  prevenzione
          incendi per gli impianti di cui alla lettera c)  dirette  a
          disciplinare la sicurezza antincendi con  criteri  uniformi
          sul territorio nazionale, spettanti  in  via  esclusiva  al
          Ministero  dell'interno  sulla  base   della   legislazione
          vigente; 
              f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte
          energetiche obbligatorie; 
              g)   l'identificazione   delle    linee    fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale  con   riferimento
          all'articolazione territoriale delle reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              h) la programmazione di  grandi  reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
              l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e  di
          zone   del   mare    territoriale    per    finalita'    di
          approvvigionamento di fonti di energia; 
              m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
              n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
          coltivazione di idrocarburi, ivi comprese  le  funzioni  di
          polizia mineraria, adottate, per la terraferma,  di  intesa
          con le regioni interessate; 
              o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica
          in campo energetico, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              p)  la  definizione  dei  principi  per  il  coordinato
          utilizzo delle risorse finanziarie regionali,  nazionali  e
          dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              q) l'adozione  di  misure  temporanee  di  salvaguardia
          della continuita' della fornitura, in  caso  di  crisi  del
          mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la  sicurezza
          della    collettivita'    o    per    l'integrita'    delle
          apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; 
              r) la determinazione dei criteri  generali  a  garanzia
          della sicurezza  degli  impianti  utilizzatori  all'interno
          degli edifici, ferma restando la competenza  del  Ministero
          dell'interno in ordine ai  criteri  generali  di  sicurezza
          antincendio.". 
              Si riporta l'art. 276 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: 
              "Art. 276. Controllo delle emissioni di  cov  derivanti
          dal deposito della benzina e dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali agli impianti di distribuzione. 
              1.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto  stabilisce  le  prescrizioni  che  devono   essere
          rispettate ai fini del controllo  delle  emissioni  di  COV
          relativamente: 
              a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
              b) agli impianti di caricamento  di  benzina  presso  i
          terminali; 
              c) agli impianti  adibiti  al  deposito  temporaneo  di
          vapori presso i terminali; 
              d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna: 
              e) agli impianti di deposito  presso  gli  impianti  di
          distribuzione dei carburanti; 
              f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento
          della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso
          terminali in cui e' consentito il  deposito  temporaneo  di
          vapori. 
              2. Per impianti di deposito ai sensi del presente  art.
          si intendono i serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
          benzina. Per tali impianti di  deposito  situati  presso  i
          terminali le pertinenti prescrizioni dell'Allegato VII alla
          parte quinta del presente decreto costituiscono  le  misure
          che i gestori devono adottare ai sensi dell'art. 269, comma
          10. Con apposito provvedimento l'autorita' competente  puo'
          disporre deroghe a tali  prescrizioni,  relativamente  agli
          obblighi di rivestimento,  ove  necessario  ai  fini  della
          tutela di aree  di  particolare  pregio  sotto  il  profilo
          paesaggistico. 
              3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
          articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
          erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
          di deposito. 
              4. Nei terminali all'interno dei quali  e'  movimentata
          una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
          e la cui costruzione  e'  stata  autorizzata  prima  del  3
          dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al  momento
          dell'autorizzazione,  gli  impianti   di   caricamento   si
          adeguano alle disposizioni della  parte  II,  paragrafo  2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta  del  presente  decreto
          entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
          essere   garantita   l'agibilita'   delle   operazioni   di
          caricamento anche per i  veicoli-cisterna  con  caricamento
          dall'alto.  Per  quantita'  movimentata   si   intende   la
          quantita' totale  annua  massima  di  benzina  caricata  in
          cisterne mobili dagli impianti di  deposito  del  terminale
          nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000. 
              5. Le prescrizioni di cui alla  parte  II,  punto  3.2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
          applicano  ai  veicoli  cisterna  collaudati  dopo  il   17
          novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna  a
          partire dal  17  maggio  2010.  Tali  prescrizioni  non  si
          applicano  ai  veicoli   cisterna   a   scomparti   tarati,
          collaudati dopo il 1° gennaio  1990  e  attrezzati  con  un
          dispositivo che garantisca la  completa  tenuta  di  vapori
          durante la fase di caricamento. A tali veicoli  cisterna  a
          scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita'  delle
          operazioni di caricamento presso gli impianti  di  deposito
          dei terminali. 
              6. Gli stabilimenti in cui sono presenti  gli  impianti
          di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
          emissioni  in  atmosfera  e  non  risultino  adeguati  alle
          prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta  del
          presente decreto, all'autorizzazione di cui all'art. 269.".