(( Art. 36 bis 
 
 
Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di  interesse
                              nazionale 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
      «f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto». 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e'  effettuata  la  ricognizione  dei
siti  attualmente  classificati  di  interesse  nazionale   che   non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che  rimangono  di  competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale  bonifica
della porzione di siti che, all'esito di  tale  ridefinizione,  esuli
dal sito di interesse nazionale. 
  4. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 252 del citato decreto legislativo n.
          152 del 2006: 
              "Art. 252. Siti di interesse nazionale. 
              1.  I  siti  di  interesse  nazionale,  ai  fini  della
          bonifica,   sono   individuabili    in    relazione    alle
          caratteristiche del sito, alle  quantita'  e  pericolosita'
          degli  inquinanti   presenti,   al   rilievo   dell'impatto
          sull'ambiente circostante in termini di  rischio  sanitario
          ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
          ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di  cui  all'art.  242  dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,
          sentito  il  Ministero  delle  attivita'   produttive.   Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  puo'
          avvalersi   anche   dell'Agenzia    per    la    protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
          regionali per la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
          interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
          altri soggetti qualificati pubblici o privati il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
          relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, avvalendosi  dell'Agenzia  per
          la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
          dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.  nonche'
          di altri soggetti qualificati pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio puo' autorizzare in via  provvisoria,
          su  richiesta  dell'interessato,   ove   ricorrano   motivi
          d'urgenza e  fatta  salva  l'acquisizione  della  pronuncia
          positiva del giudizio  di  compatibilita'  ambientale,  ove
          prevista, l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dei
          relativi  interventi  di  bonifica,  secondo  il   progetto
          valutato positivamente, con eventuali  prescrizioni,  dalla
          conferenza di servizi convocata dal Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria
          produce gli effetti di cui all'art. 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio si  provvedera'  alla  perimetrazione
          della predetta area.".