Art. 36 
 
                  Proroga di consigli di indirizzo 
                     e vigilanza di INPS e INAIL 
 
  1. Nelle more  del  completamento  del  processo  di  riordino  dei
consigli di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale   (INPS)   e   dell'istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  conseguente
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura
contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013. 
  2. Gli  obiettivi  di  risparmio  ((rivenienti))  dalle  misure  di
razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di  ulteriori  150.000  euro
per l'anno 2013((, per la)) copertura delle  spese  di  funzionamento
conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo  e  vigilanza  dei
medesimi enti disposta dal presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legge
          del 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 30 luglio 2010 n. 122: 
              "Art. 7  Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti 
              1. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
              2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
              3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
              5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
              7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Sono organi degli Enti: 
              a) il presidente; 
              b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
              c) il collegio dei sindaci; 
              d) il direttore generale.»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato.»; 
              c) al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare.»; 
              d) al comma 5, primo e secondo periodo, le  parole  «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza.»; 
              e) al  comma  6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
              f) al  comma  8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il
          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
              g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di  quello
          di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla  seguente  «con
          esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
              h) e' aggiunto il seguente comma 11: 
              «Al presidente dell'Ente  e'  dovuto,  per  l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.»." 
              -  si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214: 
              "Art. 21 Soppressione enti e organismi 
              1. In considerazione del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  e  successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
              a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
              b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posizioni dirigenziali di livello generale per le  esigenze
          di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   nell'ambito   del   Dipartimento   della
          Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
          rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate  in
          attesa della emanazione  delle  disposizioni  regolamentari
          intese    ad    adeguare    in    misura     corrispondente
          l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
          cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i  relativi
          posti concorrono alla determinazione delle  percentuali  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.   165,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,
          relativamente alle dotazioni  organiche  dei  Ministeri  di
          appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
              10.  Al  fine  di  razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse umane  e  strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi, sono trasferiti, entro  il  30  settembre
          2012 al soggetto costituito  o  individuato  dalle  Regioni
          interessate,  assicurando  adeguata  rappresentanza   delle
          competenti amministrazioni dello Stato.  Fino  all'adozione
          delle misure di cui al  presente  comma  e,  comunque,  non
          oltre il termine del 30  settembre  2014  sono  sospese  le
          procedure esecutive e le azioni giudiziarie  nei  confronti
          dell'EIPLI.  La  tutela  occupazionale  e'  garantita   con
          riferimento al personale titolare di rapporto di  lavoro  a
          tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              12. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale,  attribuite  dall'articolo  63,
          comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  "Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore»,  «Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo»  e   «Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi. 
              13. Gli enti di cui all'allegato  A  sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
              14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
          dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
          strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
          passivi, sono trasferiti, senza  che  sia  esperita  alcuna
          procedura  di  liquidazione,   neppure   giudiziale,   alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate  nel  medesimo
          allegato A. 
              15.  Con  decreti  non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
              16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura
          degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli organi degli enti di cui  al  comma  13  i  compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
          spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.
          Per gli adempimenti di cui al primo  periodo  del  presente
          comma   ai   componenti   dei   predetti   organi    spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              17. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
              18. Le amministrazioni  di  destinazione  esercitano  i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              19-bis.   All'onere   derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  38,
          lettera b),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma  68-bis,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              19-ter. In ragione delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
              20. La Commissione Nazionale  per  la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              20-bis.  Con  riguardo  all'Agenzia  per  la  sicurezza
          nucleare,  in  via  transitoria  e  fino  all'adozione,  di
          concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e
          alla contestuale definizione di  un  assetto  organizzativo
          rispettoso  delle   garanzie   di   indipendenza   previste
          dall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo
          all'ente soppresso sono attribuiti  all'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              - si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66,  della
          legge 12  novembre  2011,  n.  183,  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2012: 
              "Art. 4 Riduzioni  delle  spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri 
              (omissis) 
              66. Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  l'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato. ". 
              - si riporta il testo dell'articolo 1, comma 403, della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013: 
              "403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle
          misure  di  razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS   e
          dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge  12
          novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per
          l'anno 2013. Tali  disponibilita'  sono  destinate  per  le
          spese  di  funzionamento  conseguenti  alla   proroga   dei
          Consigli di Indirizzo e Vigilanza  dei  medesimi  enti,  ai
          sensi del comma 402.".