Art. 36 
 
 
             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'art. 36: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art.  5.  Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche 
              1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  e  i
          gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza  sono
          tenuti a far  data  dal  1°  giugno  2013  ad  accettare  i
          pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,
          anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
          comunicazione. A tal fine: 
              a)  sono  tenuti   a   pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
          1) i codici IBAN identificativi  del  conto  di  pagamento,
          ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
          all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,  tramite  i  quali  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi  del
          conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti
          possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
          2)  i  codici  identificativi  del  pagamento  da  indicare
          obbligatoriamente per il versamento; 
              b) si avvalgono di prestatori di servizi di  pagamento,
          individuati mediante ricorso agli strumenti di  acquisto  e
          negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  o   dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati. 
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma   2,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui al  medesimo  articolo  1,
          comma 450, stipulati nelle forme di  cui  all'articolo  11,
          comma 13, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se
          richiesto dalle imprese fornitrici. 
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto e sono adeguate alle finalita' di  cui  al  comma
          3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle
          pubbliche amministrazioni di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 450,  della  legge  n.  296  del  2006.  Le  medesime
          pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie
          norme al fine di consentire il  pagamento  elettronico  per
          gli acquisti di cui al comma  3-bis  entro  il  1°  gennaio
          2013. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».