Art. 36 Debiti dei Ministeri 1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data. 2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralita' in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale": "Art. 3. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine. 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali; 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni; 3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 , in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972 (5); 4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 (6), integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 ; alla assistenza ai profughi stranieri; 5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni; 6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali".