Art. 36 
 
                        Debiti dei Ministeri 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi  ed
esigibili del Ministero  dell'Interno  nei  confronti  delle  Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di  250  milioni  di  euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono  destinate  al
pagamento dei debiti della stessa  specie,  maturati  successivamente
alla predetta data. 
  2.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo,  con  una  dotazione  di  300
milioni per l'anno 2014,  destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di
indebitamento netto. Entro il  30  giugno  2014,  le  amministrazioni
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  l'elenco  dei
debiti di cui al presente comma, al  fine  della  attribuzione  delle
relative risorse. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro  il  31  luglio  2014,  si  provvede  alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti,  sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie  al  fine  della
verifica  della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di
indebitamento  netto.  In  caso  di   insufficienza   delle   risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in  proporzione  ai  debiti
assentibili per ciascuna amministrazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  15  gennaio  1972,  n.  9
          recante "Trasferimento alle  Regioni  a  statuto  ordinario
          delle  funzioni  amministrative  statali  in   materia   di
          beneficenza pubblica e del relativo personale": 
              "Art. 3.  Restano  ferme  le  competenze  degli  organi
          statali in ordine. 
              1) ai rapporti internazionali nella materia di  cui  al
          presente decreto ed ai rapporti, in materia di  assistenza,
          con organismi assistenziali  stranieri  ed  internazionali,
          nonche' alla assistenza degli stranieri in  relazione  alle
          convenzioni internazionali; 
              2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8
          dicembre 1970, n. 996  ,  nonche'  per  altre  esigenze  di
          carattere  straordinario  od   urgente   o   di   carattere
          perequativo  in  relazione  alle  necessita'   degli   enti
          assistenziali nelle diverse regioni; 
              3) ai comitati di soccorso ed  alle  altre  istituzioni
          private di beneficenza operanti nel  territorio  regionale,
          previsti dai punti a) e  b)  dell'art.  2  della  legge  17
          luglio  1890,  n.  6972  ,  e  dall'art.  4  del   relativo
          regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 , in quanto  soggetti  a
          vigilanza per  motivi  assistenziali  in  base  alle  leggi
          vigenti od in  quanto  ricevano  finanziamenti  pubblici  o
          stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a  quando  la
          materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento
          da emanarsi entro il 6 giugno 1972 (5); 
              4) alle pensioni ed assegni a  carattere  continuativo,
          disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione,  in
          favore dei ciechi civili,  sordomuti  ed  invalidi  civili;
          agli interventi in  favore  degli  orfani  dei  caduti  per
          servizio;  all'assistenza  delle  famiglie   dei   militari
          richiamati o trattenuti alle armi e delle  persone  di  cui
          alla legge 20 febbraio 1958, n. 75  ,  agli  interventi  di
          prima assistenza in favore  dei  profughi  italiani  e  dei
          rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744  (6),
          integrata dalla  legge  25  luglio  1971,  n.  568  ;  alla
          assistenza ai profughi stranieri; 
              5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici
          e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad  acquistare
          beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni; 
              6) agli studi ed  alle  sperimentazioni  relative  alle
          funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia   di
          assistenza e beneficenza,  che  attengano  ad  esigenze  di
          carattere unitario,  con  riferimento  agli  obiettivi  del
          programma   economico   nazionale    ed    agli    obblighi
          internazionali".