Art. 36 
 
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle  regioni  per  la
                       ricerca di idrocarburi) 
 
  1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  "n-septies) per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  delle  spese
sostenute dalle regioni per  la  realizzazione  degli  interventi  di
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche,  di  sviluppo
industriale  e   di   miglioramento   ambientale   nonche'   per   il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle  aree
in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi,  per
gli  importi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da  emanare  entro  il  31  luglio  di  ciascuno  anno,  sulla   base
dell'ammontare  delle  maggiori  entrate  riscosse   dalla   Regione,
rivenienti   dalla    quota    spettante    alle    stesse    Regioni
dall'applicazione dell'articolo 20,  commi  1  e  1-bis  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015,  2016,  2017
 e  2018  nel  limite  delle  aliquote  di  prodotto  relative   alle
produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
rispetto all'anno 2013.". 
  2. Con la legge di stabilita'  per  il  2015  e'  definito  per  le
Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza  pubblica,   il
limite della esclusione dal patto di stabilita' interno  delle  spese
in conto  capitale  finanziate  con  le  entrate  delle  aliquote  di
prodotto di cui  all'articolo  20,  commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.