Art. 36 
 
               Diritti sindacali e garanzie collettive 
 
  1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si  applicano  i
diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e  successive
modificazioni. 
  2. Il lavoratore  somministrato  ha  diritto  a  esercitare  presso
l'utilizzatore, per tutta la durata  della  missione,  i  diritti  di
liberta'  e  di  attivita'  sindacale,  nonche'  a  partecipare  alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 
  3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore,  anche  per  il  tramite  della
associazione dei datori di lavoro alla quale  aderisce  o  conferisce
mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria  o,  in  mancanza,  agli  organismi
territoriali    di    categoria    delle    associazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il  numero
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il testo della citata legge 300 del 1970 (Norme sulla
          tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e  norme  sul  collocamento)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.