(( Art. 36-bis 
 
                Informazione sulle misure di sostegno 
                      alle popolazioni colpite 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite
l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL),  provvede  alle
attivita'  informative  destinate  alle  popolazioni  colpite,   alle
imprese e  ai  lavoratori  sulle  misure  di  sostegno  previste  dal
presente decreto, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. ))