(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 36)
 
                               Art. 36 
 
          (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) 
 
 
  1. Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  la  citazione,  il
ricorso, la comparsa, il controricorso  e  il  precetto  indicano  il
giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni  della  domanda  e  le
conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da  notificare,  sono
sottoscritti dalla parte, se  essa  sta  in  giudizio  personalmente,
oppure  dal  difensore  che  indica  il  proprio  codice  fiscale   e
l'indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
 
  2. La procura al difensore dell'attore puo'  essere  rilasciata  in
data posteriore alla notificazione dell'atto,  purche'  anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata. 
 
 
  3. La disposizione del comma 2  non  si  applica  quando  la  legge
richiede che la citazione sia sottoscritta dal  difensore  munito  di
mandato speciale.