Art. 36 
 
 
          Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 
 
  1. Per la modifica dei disciplinari DOP  e  IGP  si  applicano  per
analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente  alle
disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea  vigente  e
dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.