Art. 36 
 
 
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 56, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  le  parole:  "effettuano  valutazione  completa"  sono
sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa". 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta  l'art.  56  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  56  (Aste  elettroniche).  -  1.   Le   stazioni
          appaltanti possono ricorrere  ad  aste  elettroniche  nelle
          quali  vengono  presentati  nuovi  prezzi,  modificati   al
          ribasso o nuovi valori riguardanti  taluni  elementi  delle
          offerte. A tal fine,  le  stazioni  appaltanti  strutturano
          l'asta come un processo elettronico  per  fasi  successive,
          che interviene dopo una prima  valutazione  completa  delle
          offerte e  consente  di  classificarle  sulla  base  di  un
          trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di  lavori
          che hanno per oggetto prestazioni  intellettuali,  come  la
          progettazione   di   lavori,   che   non   possono   essere
          classificati in base ad un trattamento automatico, non sono
          oggetto di aste elettroniche. 
              2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive  con
          negoziazione  o  nelle  procedure  negoziate  precedute  da
          un'indizione  di  gara,  le  stazioni  appaltanti   possono
          stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia  preceduta
          da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di
          gara, in particolare le specifiche  tecniche,  puo'  essere
          fissato in maniera precisa. Alle  stesse  condizioni,  esse
          possono ricorrere all'asta elettronica in  occasione  della
          riapertura del confronto competitivo fra  le  parti  di  un
          accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere  b)
          e c), e comma 6, e dell'indizione di gare  per  appalti  da
          aggiudicare   nell'ambito   del   sistema    dinamico    di
          acquisizione di cui all'articolo 55. 
              3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di  uno
          dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: 
                a) esclusivamente i prezzi,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato sulla sola base del prezzo; 
                b)  il  prezzo  o  i  nuovi  valori  degli   elementi
          dell'offerta  indicati  nei  documenti  di   gara,   quando
          l'appalto e' aggiudicato sulla base  del  miglior  rapporto
          qualita'/prezzo o costo/efficacia. 
              4.  Le  stazioni  appaltanti  indicano  il  ricorso  ad
          un'asta elettronica nel  bando  di  gara  o  nell'invito  a
          confermare l'interesse, nonche', per  i  settori  speciali,
          nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione  di
          gara si usa un  avviso  sull'esistenza  di  un  sistema  di
          qualificazione. I documenti di gara comprendono  almeno  le
          informazioni di cui all'allegato XII. 
              5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano  una  valutazione   completa   delle
          offerte  conformemente  al  criterio  o   ai   criteri   di
          aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 
              6. Nei  settori  ordinari,  un'offerta  e'  considerata
          ammissibile se e' stata presentata da un offerente che  non
          e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa  i
          criteri di selezione  di  cui  all'articolo  83  e  la  cui
          offerta e' conforme alle specifiche tecniche  senza  essere
          irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi  dei
          commi 8, 9 e 10. 
              7. Nei  settori  speciali,  un'offerta  e'  considerata
          ammissibile se e' stata presentata da un offerente che  non
          e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo
          136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi
          articoli 135 e 136  e  la  cui  offerta  e'  conforme  alle
          specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile
          ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 
              8. Sono  considerate  irregolari  le  offerte  che  non
          rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute  in
          ritardo,  in  relazione  alle  quali  vi  sono   prove   di
          corruzione, concussione o abuso di ufficio  o  accordo  tra
          operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che  la
          stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 
              9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate
          da  offerenti  che   non   possiedono   la   qualificazione
          necessaria e le offerte  il  cui  prezzo  supera  l'importo
          posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito  e
          documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
              10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se  non  presenta
          alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
          incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a
          rispondere alle esigenze della  stazione  appaltante  e  ai
          requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
          partecipazione non  e'  ritenuta  adeguata  se  l'operatore
          economico interessato deve o puo' essere escluso  ai  sensi
          dell'articolo 80, o dell'articolo 135 o dell'articolo  136,
          o  non  soddisfa   i   criteri   di   selezione   stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135  o
          136. 
              11. Tutti gli offerenti che  hanno  presentato  offerte
          ammissibili  sono   invitati   simultaneamente,   per   via
          elettronica,    a    partecipare    all'asta    elettronica
          utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le
          modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute
          nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
          successive e non ha inizio prima di due  giorni  lavorativi
          successivi alla data di invio degli inviti. 
              12.  L'invito  e'   corredato   del   risultato   della
          valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente
          alla ponderazione di cui all'articolo  95,  commi  8  e  9.
          L'invito  precisa,  altresi',  la  formula  matematica  che
          determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni
          automatiche in funzione dei  nuovi  prezzi  e/o  dei  nuovi
          valori  presentati.  Salvo  il  caso   in   cui   l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla  base
          del solo prezzo, tale formula integra  la  ponderazione  di
          tutti  i  criteri  stabiliti  per   determinare   l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata  nel  bando
          di gara o in altri  documenti  di  gara.  A  tal  fine,  le
          eventuali forcelle devono essere  precedentemente  espresse
          con  un  valore  determinato.  Qualora  siano   autorizzate
          varianti, per ciascuna variante  deve  essere  fornita  una
          formula separata. 
              13. Nel corso di ogni fase  dell'asta  elettronica,  le
          stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a  tutti  gli
          offerenti almeno le informazioni  che  consentono  loro  di
          conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le
          stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti
          di gara, comunicare altre  informazioni  riguardanti  altri
          prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere  noto
          in qualsiasi momento il numero di  partecipanti  alla  fase
          specifica dell'asta. In nessun caso, possono  rendere  nota
          l'identita' degli offerenti durante  lo  svolgimento  delle
          fasi dell'asta elettronica. 
              14. Le stazioni appaltanti dichiarano  conclusa  l'asta
          elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita': 
                a) alla data e all'ora preventivamente indicate; 
                b) quando non ricevono  piu'  nuovi  prezzi  o  nuovi
          valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi,  a
          condizione che abbiano preventivamente indicato il  termine
          che rispetteranno a  partire  dalla  ricezione  dell'ultima
          presentazione   prima   di   dichiarare   conclusa   l'asta
          elettronica; 
                c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
          indicato e' stato raggiunto. 
              15. Se  le  stazioni  appaltanti  intendono  dichiarare
          conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14,  lettera
          c), eventualmente in combinazione con le modalita'  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a  partecipare
          all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 
              16. Dopo aver dichiarata conclusa  l'asta  elettronica,
          le stazioni appaltanti aggiudicano  l'appalto  in  funzione
          dei risultati dell'asta elettronica.".