Art. 36 
 
 
                               Risorse 
 
  1.  Le  associazioni  di  promozione   sociale   possono   assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri  associati,  fatto  comunque  salvo
quanto disposto dall'articolo 17,  comma  5,  solo  quando  cio'  sia
necessario ai fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  di  interesse
generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il  numero
dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore  al
cinquanta per cento del numero dei volontari o al  cinque  per  cento
del numero degli associati.