Art. 36 
 
Modifiche e integrazioni al titolo  IV  del  decreto  legislativo  18
                         luglio 2005, n. 171 
 
  1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e'
sostituto dal seguente: 
 
                             «Titolo IV 
 
                       EDUCAZIONE MARINARESCA 
 
                              Art. 52. 
 
                 Giornata del mare e cultura marina 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni  anno  quale
"Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni  ordine  e
grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come  risorsa
di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. In occasione della giornata di  cui  al  comma  1  gli  istituti
scolastici di ogni ordine  e  grado  possono  promuovere  nell'ambito
della propria autonomia e competenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la  conoscenza
del mare. 
  4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
degli esteri e della  cooperazione  internazionale,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei  trasporti,  dello
sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano,  impartisce
le opportune direttive. 
  5.  Al  fine  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale,  storico,
letterario e artistico legato al  mare,  in  particolare  ponendo  in
rilievo il contributo del mare allo  sviluppo  sociale,  economico  e
culturale del territorio nazionale nonche' al fine di  preservare  le
tradizioni marinaresche della comunita' italiana,  anche  all'estero,
possono  essere  organizzate  manifestazioni  pubbliche,   cerimonie,
incontri,   nonche'   iniziative   finalizzate    alla    costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni  della  cultura  e
conoscenza del mare. 
  6. Nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere  inserito
nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado
l'insegnamento della cultura del  mare  e  dell'educazione  marinara.
L'insegnamento e' impartito dai  docenti  delle  scuole  pubbliche  e
private  in  possesso  di  specifiche   competenze   e   da   docenti
specialistici nel caso in cui non e'  possibile  coprire  le  ore  di
insegnamento con i docenti di istituto. 
  7. Gli insegnamenti di cui al comma  6  possono  essere  realizzati
tramite specifici progetti formativi con il Corpo  delle  Capitanerie
di porto, Coni, Federazione  italiana  vela,  Lega  navale  italiana,
associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli  istituti
tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica. 
  8. Le iniziative previste dal presente  articolo  sono  organizzate
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recitava: «Titolo IV - Educazione marinara». 
              - La legge 27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.