Art. 37. 1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, gia' esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3. 5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".