Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) 1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388: "Art. 18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. 2. Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente. 4. Il comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3, della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione. 5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione. 6. Il Governo riferisce annualmente al comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione. 7. Le spese per il funzionamento del comitato parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati".