Art. 37
                    Notificazione del trattamento

  1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
    a)  dati  genetici,  biometrici  o dati che indicano la posizione
geografica  di  persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
    b)  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati  a  fini  di  procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari  per  via  telematica  relativi  a  banche  di  dati  o alla
fornitura  di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
    c)  dati  idonei  a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati  da  associazioni,  enti  od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
    d)  dati  trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire   il  profilo  o  la  personalita'  dell'interessato,  o  ad
analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo,  ovvero  a  monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti   tecnicamente   indispensabili  per  fornire  i  servizi
medesimi agli utenti;
    e)  dati  sensibili  registrati  in  banche  di  dati  a  fini di
selezione  del  personale  per  conto  terzi,  nonche' dati sensibili
utilizzati  per  sondaggi  di  opinione,  ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
    f)  dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati  gestite con
strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilita'
economica,  alla  situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
  2.  Il  Garante  puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare  pregiudizio  ai  diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione  delle  relative modalita' o della natura dei dati personali,
con  proprio  provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con  analogo  provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana  il  Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  eventuali  trattamenti  non
suscettibili   di  recare  detto  pregiudizio  e  pertanto  sottratti
all'obbligo di notificazione.
  3.  La  notificazione  e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
  4.  Il  Garante  inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei  trattamenti  accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la  sua  consultazione  gratuita  per  via telematica, anche mediante
convenzioni  con  soggetti  pubblici  o presso il proprio Ufficio. Le
notizie  accessibili  tramite  la  consultazione del registro possono
essere   trattate  per  esclusive  finalita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.