Art. 37. Cessazione dell'attivita' 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. 4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.